Lavoro accessorio, Voucher estesi ai lavoratori dello spettacolo

Bruno Franzoni Mercoledì, 27 Gennaio 2016
La novità è conseguenza dell'entrata in vigore della Riforma del Mercato del Lavoro, il cd. Jobs Act.
Lavoro accessorio esteso anche al settore dello spettacolo. Lo ha precisato ieri l'Inps con il messaggio 311 nel quale l'istituto ricorda la novità introdotta con la riforma del Jobs act, che ha eliminato ogni limitazione in ordine al campo di applica­zione. La riforma, disposta dall'art. 48 del dlgs n. 81/2015, stabilisce che, dal 25 giugno 2015, per prestazioni di lavoro accessorio s'intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla to­talità dei committenti, a compensi netti superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (9.333 euro lordi, cioè al valore nominale di voucher). Nei confronti di imprese e professionisti le attività possono essere svolte entro l'ul­teriore limite, riferito a committente, del compenso netto non superiore a 2.000 euro sempre nell'anno civile (2.693 euro lordi).

Le prestazioni rese da percettori di prestazio­ni integrative del salario o di sostegno al reddito, infine, possono essere svolte nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile ( 4.000 euro lordi). In base alla nuova disciplina, spiega l'lnps, non esistono limitazioni in ordine ai settori in cui è ammesso il ricorso ai voucher, incluso il settore dello spettacolo, fermo restando ovviamente il rispetto dei li­miti di carattere generale. In particolare, precisa I'Inps, «è possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico stabi­lito», in quanto esclusivo «elemento qualificatorio della prestazione di lavoro accessorio».

Circa gli adempimen­ti informativi dovuti dal committente, l'lnps spiega che per instaurare il rapporto di lavoro accessorio è neces­sario effettuare la prevista comunicazione obbligatoria alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione. Invece è escluso l'obbligo del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.  Infatti – fermo restando che l'obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività. 

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Documenti: Messaggio Inps 311/2016

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