Lavoro, Aggiornato il Fondo di Solidarietà del Settore Credito

Valerio Damiani Martedì, 17 Ottobre 2017
Il provvedimento rivede le modalità di intervento del Fondo Settoriale relative agli oneri dell'erogazione dei trattamenti ordinari.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro numero 99789 del 26 luglio 2017 contenente le modifiche al decreto numero 83486 del 2014 relativo al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. L'integrazione segue la stipula dell'accordo sindacale del 20 marzo 2017 nella quale le parti sociali e datoriale hanno avvertito l'esigenza di apportare modifiche e integrazioni al citato DM 83486/2014 con la finalità di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse e delle prestazioni del fondo, con particolare riferimento all'organizzazione del settore che si caratterizza da una preponderante presenza di gruppi bancari. Il decreto contiene, pertanto, due modifiche relative alla ripartizione degli oneri di finanziamento dei trattamenti ordinari erogati dal fondo quali i programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale e il trattamento a favore dei lavoratori del settore interessati da una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Il Fondo di solidarietà sosterrà i costi di tali trattamenti, infatti, non solo nei limiti dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti della singola azienda interessata nei processi di esodo, ma anche del complesso delle società del gruppo di cui l'azienda appartiene nello stesso periodo riferimento. Resta fermo che nei casi in cui la misura del trattamento ordinario risulti superiore ai limiti appena individuati, la differenza di erogazione resterà a carico del datore di lavoro esodante.

In particolare nei casi di erogazione di programmi formativi di riqualificazione professionale l'intervento finanziato dal Fondo Settoriale sarà determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni gia' deliberate; nei casi di ricorso all'assegno ordinario di solidarietà a favore dei lavoratori coinvolti in una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ovvero nei casi di ricorso congiunto dell'assegno ordinario con i programmi formativi l'intervento sarà determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni gia' deliberate.

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