Il Fondo di solidarietà sosterrà i costi di tali trattamenti, infatti, non solo nei limiti dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti della singola azienda interessata nei processi di esodo, ma anche del complesso delle società del gruppo di cui l'azienda appartiene nello stesso periodo riferimento. Resta fermo che nei casi in cui la misura del trattamento ordinario risulti superiore ai limiti appena individuati, la differenza di erogazione resterà a carico del datore di lavoro esodante.
In particolare nei casi di erogazione di programmi formativi di riqualificazione professionale l'intervento finanziato dal Fondo Settoriale sarà determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni gia' deliberate; nei casi di ricorso all'assegno ordinario di solidarietà a favore dei lavoratori coinvolti in una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ovvero nei casi di ricorso congiunto dell'assegno ordinario con i programmi formativi l'intervento sarà determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle societa' del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni gia' deliberate.
Lavoro, Aggiornato il Fondo di Solidarietà del Settore Credito
Valerio Damiani
Martedì, 17 Ottobre 2017