Lavoro, Al via il Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano

Bruno Franzoni Sabato, 12 Agosto 2017
Il Fondo erogherà l'assegno ordinario, di natura equivalente alla Cigo, in favore dei lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria o nei fondi di solidarietà bilaterali.
Al via il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia di Bolzano–Alto Adige. L'Inps ha pubblicato l'altro giorno la Circolare 125/2017 con la quale illustra le prestazioni e le modalità di funzionamento del Fondo istituito con il DM 98187 dello scorso 20 Dicembre 2016 in attuazione del decreto legislativo 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro (Jobs Act).

Il Fondo ha lo scopo di assicurare al personale dei datori di lavoro privati con almeno 5 dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Bolzano-Alto Adige, una tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Al fondo possono aderire, facoltativamente, anche i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti. 

Le prestazioni

Il Fondo garantisce una tutela in costanza di rapporto di lavoro, per il tramite dell’assegno ordinario, a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 148/2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibile alle medesime cause della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Il Fondo provvede, inoltre, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa la contribuzione correlata alla prestazione. Tale contribuzione è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

La disciplina di riferimento

All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. Le causali di intervento sono, dunque, le stesse che danno luogo alla concessione della Cigo  (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà) così come l'ambito soggettivo di applicazione (che coinvolge i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento).

La misura dell'assegno è pari all'importo stabilito per la Cigo (971,71€ lordi mensili per chi ha retribuzioni inferiori o uguali a 2.102,24€; 1.167,91€ per retribuzioni superiori) per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile. Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario, in favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Tale contribuzione ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal Decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto; inoltre il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuato.

Le domande

Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate alla Strutturale territoriale di Bolzano non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Si tratta di termini di natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 125/2017; Dm 98187/2016 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati