Il certificato (noto anche come "Formulario A1") come noto indica quale legislazione di sicurezza sociale sia applicabile nel caso in cui l'assicurato, titolare del modello, stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria, ovvero gli Stati UE, gli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e la Svizzera.
Certificato solo online
Ebbene l'ente previdenziale informa che la richiesta per il documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, relativa ai lavoratori marittimi (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004); ai lavoratori subordinati distaccati (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004) e ai lavoratori con accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004) dovranno essere presentate dal 1° settembre 2019 esclusivamente tramite il nuovo canale telematico messo a disposizione dall'Inps.
Allo scopo di agevolare l’utenza (datori di lavoro e lavoratori) nella presentazione delle predette richieste, l'Inps ha infatti realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione della certificazione. L’invio telematico deve avvenire accedendo tramite il sito Inps al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE). Fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.
Soggetti esclusi
Nulla è innovato riguardo alle richieste di rilascio del documento portatile A1 per le quali è prevista la presentazione della domanda da parte del lavoratore interessato. In tal caso la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà avvenire con le modalità attualmente in uso. In questi casi gli utenti dovranno, pertanto, continuare ad inoltrare la richiesta tramite utilizzo di pec o lettera raccomandata A/R alle strutture territoriali Inps competenti o, in alternativa, presentando il modulo a mano presso gli sportelli Inps di residenza, che provvederanno all’inoltro dello stesso presso le Strutture territoriali competenti al rilascio della certificazione A1.
Nello specifico restano al momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni:
- Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);
- Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004):
a. Accordo in deroga generico;
b. Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo; - Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004).
Documenti: Circolare Inps 86/2019