Con il messaggio 4752 l'istituto aveva precisato che le aziende avrebbero potuto presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Ad esempio, ricordava l'Inps, per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina. La sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 11 novembre 2016 può essere richiesta in un’unica domanda entro il 31 dicembre 2016.
Ma con il messaggio 4824 è arrivata la nuova precisazione: in fase di prima applicazione, spiega l'Inps, «è possibile inviare un'unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nel la domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo d'interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili». Per esempio, per eventi meteo di sospensione accaduti nei giorni 3, 6 e 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un'unica domanda. Invece nel caso di eventi meteo accaduti nei giorni 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte. Le nuove istruzioni restano valide fino a nuova indicazione dell'Inps.
Documenti: Messaggio inps 4752/2016 ; Messaggio inps 4824/2016