Una delle condizioni per usufruire della misura, ricordano dal Ministero, è l’adesione alla stabilizzazione di co.co.pro, i quali devono risultare ancora in forza, al 18 novembre, data di pubblicazione del Dm 22763/2015 nel sito internet del ministero del Lavoro.
Le condizioni. L’indennità può essere richiesta per la sospensione o la riduzione d’attività lavorativa determinata da crisi aziendale. La crisi, spiega il ministero, è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari riguardanti il biennio precedente, da cui deve emergere un andamento a carattere involutivo. L’impresa a tal fine deve presentare una relazione tecnica, contenente le motivazioni a supporto.
Inoltre, aggiunge il ministero, deve essere verificato, in via generale, anche il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi l’assenza di nuove assunzioni. Per l'accesso alla misura l’azienda è tenuta a presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause della crisi aziendale, deve definire gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dagli ammortizzatori. Il programma deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche se parziale, dell’occupazione. Il ministero, ancora, precisa che l’azienda deve farsi carico delle quote di tfr maturate dai lavoratori durante il periodo d’integrazione salariale, essendo stata abrogata la norma che estendeva la copertura cigs anche a tale trattamento di fine rapporto.
La domanda. Nella domanda, a cui vanno allegati il verbale di accordo e l’elenco dei lavoratori coinvolti, l’impresa deve indicare, tra l’altro, se anticiperà il pagamento dell’indennità oppure se chiede il pagamento diretto da parte dell’Inps. La richiesta va fatta su carta e spedita per posta, con raccomandata a/r oppure per posta elettronica certificata. Nessun termine è previsto per la presentazione, che però va fatta in «entro tempi congrui», successivamente alla sottoscrizione dell’accordo governativo.