Lavoro, Il Ministero detta le istruzioni per la Cigs nei Call Center

Bruno Franzoni Sabato, 05 Dicembre 2015
Il Ministero del lavoro fornisce indicazioni in merito all'indennità riconosciuta ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale
Arrivano le precisazioni ufficiali sulla Cigs dei lavoratori dei Call Center. Li mette nero su bianco la Circolare del Ministero del Lavoro 31/2015 pubblicata ieri dal Dicastero di Via Veneto in attuazione del Dm 22763/2015. Il documento ricorda preliminarmente che possono beneficiare della misura i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Le aziende che accedono all’intervento devono pagare un contributo addizionale del 9%, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il sostegno al reddito, che non potrà durare più di 12 mesi, corrisponde al massimale più elevato di cassa integrazione guadagni straordinaria, vale a dire 1.167,91 euro (per il 2015). 

Una delle condizioni per usufruire della misura, ricordano dal Ministero, è l’adesione alla stabilizzazione di co.co.pro, i quali devono risultare ancora in forza, al 18 novembre, data di pubblicazione del Dm 22763/2015 nel sito internet del ministero del Lavoro. 

Le condizioni. L’indennità può essere richiesta per la sospensione o la riduzione d’attività lavorativa determinata da crisi aziendale. La crisi, spiega il ministero, è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari riguardanti il biennio precedente, da cui deve emergere un andamento a carattere involutivo. L’impresa a tal fine deve presentare una relazione tecnica, contenente le motivazioni a supporto.

Inoltre, aggiunge il ministero, deve essere verificato, in via generale, anche il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi l’assenza di nuove assunzioni. Per l'accesso alla misura l’azienda è tenuta a presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause della crisi aziendale, deve definire gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dagli ammortizzatori. Il programma deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche se parziale, dell’occupazione. Il ministero, ancora, precisa che l’azienda deve farsi carico delle quote di tfr maturate dai lavoratori durante il periodo d’integrazione salariale, essendo stata abrogata la norma che estendeva la copertura cigs anche a tale trattamento di fine rapporto.

La domanda. Nella domanda, a cui vanno allegati il verbale di accordo e l’elenco dei lavoratori coinvolti, l’impresa deve indicare, tra l’altro, se anticiperà il pagamento dell’indennità oppure se chiede il pagamento diretto da parte dell’Inps. La richiesta va fatta su carta e spedita per posta, con raccomandata a/r oppure per posta elettronica certificata. Nessun termine è previsto per la presentazione, che però va fatta in «entro tempi congrui», successivamente alla sottoscrizione dell’accordo governativo. 

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