Lavoro Nero, Ecco quanto costa la sanatoria

Vittorio Spinelli Venerdì, 11 Settembre 2020
Pubblicato il D.M. che fissa quanto devono pagare i datori di lavoro che hanno aderito alla sanatoria sul lavoro nero scaduta il 15 agosto, a titolo di paghe e contributi sui periodi di lavoro pregresso regolarizzato.
Fissata la misura del contributo economico che i datori di lavoro devono versare per aderire alla sanatoria sul lavoro nero scaduta il 15 agosto scorso. L'obolo da versare è di 300 euro per ciascun mese o frazione di mese di lavoro pregresso dichiarato dal datore nell'istanza di emersione per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse e di 156 euro per il settore dell'assistenza familiare e del settore domestico. Lo stabilisce il decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio pubblicato sulla G.U. n. 223/2020. Il versamento va fatto con F24, senza possibilità di compensazione.

Sanatorie

Le indicazioni riguardano le due sanatorie previste dall’articolo 103 del DL 34/2020 convertito con legge 77/2020, a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico. La prima riguardava i datori di lavoro che hanno scelto di assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste (sanatoria del lavoro sommerso). La seconda consisteva nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori ammessi, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione la cui veridicità è riscontrata dall’Inps (regolarizzazione del soggiorno). Il permesso temporaneo può poi essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri dovevano risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall’8 marzo 2020.

Le sanatorie hanno operato solo in alcuni settori specifici: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono rimasti esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato.

Le domande di regolarizzazione andavano prodotte dal 1° giugno al 15 Agosto 2020: 1) all’INPS le istanze dei datori di lavoro per le assunzioni che riguardano i lavoratori italiani o per i cittadini comunitari (sanatoria sul lavoro sommerso, qui le indicazioni INPS); 2) allo sportello unico per l'immigrazione le istanze dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori stranieri (sanatoria sul lavoro sommerso); 3) alla questura le domande degli stranieri per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei (regolarizzazione del soggiorno).

Il costo delle sanatorie

Per poter fare la domanda di sanatoria del lavoro sommerso occorreva pagare un ticket di 500 euro a lavoratore a cui tuttavia bisognava aggiungere una ulteriore somma a forfait a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativa ai periodi di lavoro (in nero) pregressi alla data della domanda. Tale importo è stato stabilito dal DM 7 luglio 2020 in misura pari a 300 euro per ciascun mese o frazione di mese per le regolarizzazioni nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse e in 156 euro per ciascun mese o frazione di mese nei settori del lavoro domestico e di cura della persona (per la regolarizzazione del soggiorno era previsto, invece, un contributo di 130 euro più altri 30 euro per la presentazione dell’istanza alla questura).

Il decreto stabilisce che il versamento va effettuato tramite F24 con esclusione della facoltà di compensazione. E ripartisce le somme nel seguente modo: 1) per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale; 2) per un terzo all'Inps, a titolo contributivo; 3) per un terzo all'Inps, con ri-accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo. L'Inps, peraltro, dovrà con propria circolare fissare gli altri adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori regolarizzati. In caso d'inammissibilità, archiviazione o rigetto della sanatoria, il contributo forfait non verrà restituito.

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Documenti: DM 7 Luglio 2020

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