Stagionali, Più facile la revoca della sospensione dell'attività d'impresa

Lunedì, 07 Febbraio 2022
L'ispettorato nazionale del lavoro in un suo parere del 2 febbraio chiarisce le condizioni per revocare la sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso di impiego irregolare di lavoratori in agricoltura o in altri settori caratterizzati dalla stagionalità.

Più facile ottenere la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale se trattasi di lavoratori (in nero) del settore agricolo o comunque stagionali. In tal caso, infatti, basta anche un contratto a termine di durata inferiore a 90 giorni per sanare l'irregolarità (oltre al pagamento della somma aggiuntiva) ed ottenere la revoca del provvedimento sanzionatorio. Se l'assunto non ha il permesso di soggiorno il datore di lavoro deve, invece, pagare la somma aggiuntiva e i contributi sul rapporto di lavoro. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 151/2022 pubblicata la scorsa settimana.

La questione

Riguarda la revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale prevista ai sensi dell'articolo 14 del dlgs n. 81/2008. Il provvedimento di sospensione, come noto, scatta allorquando l'Ispettorato riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa) nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. La sospensione non scatta se l'azienda ha solo un occupato.

Per revocare la sospensione del provvedimento la legge impone la regolarizzazione dei lavoratori in nero, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza ed il pagamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro fino a cinque irregolari e di 5.000 euro se gli irregolari sono più di cinque. Gli importi raddoppiano se, nei cinque anni precedenti, l'impresa ha avuto altre sospensioni.

I chiarimenti

All'Ispettorato nazionale del lavoro erano stati chiesti due quesiti. Il primo se fosse possibile per ottenere la revoca «la regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni».  Con il secondo veniva chiesto anche se in caso di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari e privi di permesso di soggiorno il solo pagamento della somma aggiuntiva potesse consentire la revoca della medesima sospensione.

Con riferimento al primo quesito l'INL ricorda che nel caso di occupazioni stagionali è possibile la regolarizzazione del personale con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione subordinata già resa. Il Ministero infatti aveva già chiarito che le condizioni legali per la revoca del provvedimento di sospensione sono costituite dal pagamento della somma aggiuntiva e dalla regolarizzazione dei lavoratori “in nero” “di norma” – come testualmente chiarito dalla circ. n. 26/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – «mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione». Pertanto, a detta dell'Inl, è possibile la regolarizzazione del personale con forme contrattuali diverse, compatibili con il lavoro subordinato. Tuttavia, eventuali forme di regolarizzazione diverse da quelle indicate nella legge e anche il mantenimento in servizio del dipendente per meno di tre mesi non consentiranno l'ammissione al pagamento della diffida (con riduzione della sanzione).

Per quanto concerne, invece, la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, per ottenere la revoca il datore di lavoro deve fornire il riscontro del pagamento della somma aggiuntiva e deve provvedere al versamento dei contributi di legge se i termini sono già scaduti oppure deve fornire il riscontro della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.

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