Lavoro notturno, I chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Valentino Grillo Giovedì, 03 Dicembre 2020
La definizione di lavoro «notturno» può derivare anche dalla combinazione dei parametri fissati dal contratto collettivo con quelli di legge.
L'ispettorato nazionale del Lavoro chiarisce i termini per l'individuazione dei c.d. lavoratori notturni. Lo fa con la nota n. 1050/2020 pubblicata ieri in risposta ad alcuni quesiti posti dalle organizzazioni sindacali e datoriali. Il dlgs n. 66/2003 definisce notturno il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per individuare le sette ore consecutive si fa riferimento all'orario di lavoro fissato dal Ccnl e dal contratto individuale. In particolare, il periodo notturno potrà essere quello che decorre dalle 22 alle 5 o dalle 23 alle 6 o, dalla mezzanotte alle 7.

L'Ispettorato chiarisce che in assenza di CCNL è considerato lavoratore notturno chi svolge durante il predetto periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale per almeno 80 giorni lavorativi all'anno (da riproporzionare in caso di part-time); se esiste il CCNL occorre considerare che la contrattazione collettiva può fissare un numero di ore anche inferiore o superiore a tre e stabilire anche un numero inferiore o superiore ad 80 giorni lavorativi all'anno. Per cui in presenza del CCNL bisogna fare riferimento alla disciplina ivi contenuta. Nel caso di cui il Ccnl non specifichi il numero di ore rilevanti, precisa l'Inl, trova applicazione la disciplina normativa: tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l'anno. Così come, nel caso in cui il Ccnl si limiti a individuare uno solo dei parametri (ore giornaliero e/o giorni annuali), il secondo è individuato in quello previsto dalla legge (tre ore giornaliere oppure 80 giorni l'anno).

L'Ispettorato ricorda, infine, che solo ai lavoratori notturni individuati nei termini sopra chiariti trova applicazione il limite massimo giornaliero di otto ore di lavoro di cui all’art. 13, comma 1 del dlgs n. 66/2003, e non già a qualsivoglia lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.

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