Lavoro Occasionale, Le regole per i lavoratori agricoli

Valerio Damiani Sabato, 08 Luglio 2017
Il compenso orario andrà anche al di sotto del valore minimo di nove euro l'ora previsto per la generalità delle imprese extra-agricole. 
Retribuzioni penalizzanti per i lavoratori occasionali che presteranno la propria attività nel settore agricolo. Nei loro confronti la retribuzione verrà calcolata esclusivamente sulla base della retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto la retribuzione su cui commisurare il pagamento risulterà ampiamente inferiore ai 9 euro l'ora stabiliti a riferimento per la generalità delle imprese che ricorreranno al contratto di prestazione occasionale. Ma andiamo con ordine. 

La questione

Anche il settore agricolo potrà ricorrere al nuovo contratto di prestazione occasionale. Tuttavia, a differenza delle altre imprese, il legislatore ha previsto alcune limitazioni con riferimento alla manodopera che può essere impiegata con prestazioni di lavoro occasionale. In particolare, fermo restando che il datore non deve avere una forza lavoro superiore a cinque dipendenti, i prestatori possono essere impiegati in attività di lavoro agricolo solo se appartengono ad una delle seguenti quattro categorie: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

Il compenso orario

La misura del compenso orario è tuttavia diversa rispetto alle imprese extra-agricole. Infatti se in queste ultime il compenso è stato stabilito dalla legge in misura non inferiore a 9 euro l'ora (e con un minimo di 36 euro anche laddove il prestatore sia impiegato per meno di quattro ore al giorno) nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Senza tener conto della ulteriore retribuzione derivante dalla contrattazione provinciale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti (area 1: € 7,57; area 2: € 6,94; area 3: € 6,52), a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore ai sensi di quanto dispone il CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti).

Al pari delle imprese extra-agricole l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è però liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria dapprima indicata. In definitiva ciò significa che nel settore agricolo la retribuzione minima oraria risulta ampiamente inferiore ai 9 euro per ora prestata da tutti i lavoratori in altri settori con il contratto di prestazione occasionale. La diversa quantificazione del compenso orario incide anche sul monte ore annue che consentono il ricorso all'occasionale. Infatti se in generale il limite è fissato a 280 ore nel settore agricolo il limite è pari al rapporto tra 2.500 euro e il compenso minimo derivante dal CCNL predetto. Quindi il limite per le imprese agricole è pari a 330 ore annue per l'Area 1, 360 ore per l'Area 2 e a 383 per l'Area 3. 

Gli obblighi di Comunicazione

Anche le imprese agricole, per ricorrere all'occasionale, devono fornire, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, alla piattaforma telematica dell'Inps: i dati identificativi del prestatore; la misura del compenso pattuita; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. 

Il datore potrà, in caso di evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), revocare la prestazione (sempre avvalendosi della procedura telematica) entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).  

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