Gli incentivi per l'apprendistato di I livello
Come noto gli incentivi recati dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 consistono nella disapplicazione del contributo di licenziamento per il datore di lavoro; nella riduzione dell'aliquota contributiva dal 10% al 5% e nello sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) pari all'1,61%, comprensiva della maggiorazione dello 0,30% della retribuzione imponibile.
Con riferimento a tali contratti l'Inps spiega che il predetto regime contributivo si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale anche, dunque, con riferimento a quelli dimensionati al di sotto dei 10 dipendenti che, come noto, versano aliquote contributive ridotte tra l'1,5 ed il 3% per i primi anni di contratto (ex art. 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006). E che, in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, ex art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015, i benefici sopra citati vengono applicati limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. Altro chiarimento fornito dall'Inps riguarda l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista: essa resta pari a quella vigente per la generalità dei contratti di apprendistato cioè al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Prosecuzione del rapporto alla fine del periodo di apprendistato
L'Inps spiega, inoltre, che per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%). Stessa aliquota va applicata nei confronti dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. n. 150/2015, cioè prima del 24 settembre 2015.
Formazione Esterna all'azienda
Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex art. 43, comma 7, d. lgs. 81/2015) e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo. Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22/2016, ha infatti chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. In tal caso, inoltre, i periodi non retribuiti non sono coperti da contribuzione figurativa (cioè la contribuzione versata dallo Stato utile ai fini del diritto e della misura della pensione) per l'apprendista.
Il regime agevolato di cui alla legge 183/2011
Infine, una ultima precisazione è fornita con riferimento ai datori di lavoro dimensionati al di sotto dei dieci dipendenti che abbiano attivato un contratto di apprendistato tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016 godendo dello sgravio contributivo totale per i primi tre anni ex articolo 22 della legge 183/2011. Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. In tal caso, però, i due regimi agevolativi sono alternativi l'uno all'altro. Da ciò deriva che ove la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio totale, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo di durata del contratto.
Documenti: Messaggio inps 2499/2017