Apprendistato, la coerenza la valuta il datore di lavoro

Venerdì, 25 Agosto 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inl. Irrilevante l’indirizzo di studio che può, pertanto, anche non essere correlato all’attività lavorativa dell’apprendista. Sarà il datore di lavoro a dover valutare l'effettiva fattibilità dell'apprendistato con l'istituzione formativa.

Niente correlazione tra indirizzo di studio e attività lavorativa dell’apprendista. Per svolgere l'apprendistato di primo livello è sufficiente che il giovane sia iscritto a un corso d'istruzione o d'istruzione e formazione professionale (Iefp). Lo rende noto l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. 1369/2023. Resta fermo, tuttavia, che l'effettiva fattibilità dell'apprendistato, tramite accertamento della coerenza tra attività lavorativa (figura contrattuale) e titolo di studio, va valutata dal datore di lavoro con l'istituzione formativa.

La questione

I chiarimenti, richiesti dall’Ispettorato territoriale del lavoro Rimini, riguardano le condizioni per l’attivazione del contratto di apprendistato di primo livello con studenti minorenni d'età tra i 16 e i 17 anni. In particolare, siccome l’apprendistato avrebbe avuto ad oggetto un’attività stagionale di cuoco, la sede territoriale chiede di conoscere se ciò sia da ritenere possibile soltanto nel caso in cui il giovane sia proveniente da un istituto scolastico alberghiero cioè la presenza di una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa.

La posizione dell’Inl

L'Inl spiega prima di tutto la disciplina dell'apprendistato evidenziando, in particolare, che la «disciplina è rimessa alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano». L'apprendistato di primo livello coniuga la formazione in azienda con quella dell'istruzione e formazione professionale svolta nelle istituzioni formative, mirando al conseguimento di una qualifica e diploma professionale, diploma d'istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Con la stipula del contratto s'avvia un percorso formativo «duale», realizzato in parte presso un'istituzione formativa che eroga la formazione esterna e in parte nell'impresa che eroga la formazione interna.

Niente correlazione

La questione, nello specifico, tocca l'Emilia-Romagna, la cui disciplina regionale dell'apprendistato di primo livello consente lo svolgimento di attività stagionali e la possibilità di assumere «giovani d'età tra i 16 e i 25 anni iscritti a un percorso d'istruzione o d'istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione». Pertanto, precisa l'Inl, la disciplina non pone alcuna «preclusione per l'accesso al contratto di apprendistato stagionale derivante dall'iscrizione a uno specifico percorso d'istruzione; si fa riferimento, infatti, ai percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale, senza ulteriormente specificare la necessità o meno di una stretta correlazione tra l'attività lavorativa e percorso di studi e formazione».

Tuttavia, conclude l'Inl, richiamando le indicazioni del ministero del lavoro, il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l'istituzione formativa, è chiamato a verificare l'effettiva fattibilità dell'apprendistato con «l'accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (esempio qualifica/diploma)». In sostanza, pur non emergendo dalle norme regionali la necessità di una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa, il datore di lavoro e l'istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che andrà rilasciata dall'istituzione formativa di provenienza dello studente.

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