Lavoro, quando scegliere la Naspi o l'indennità di mobilità

Bernardo Diaz Sabato, 31 Ottobre 2015
I lavoratori interessati da una procedura di licenziamento collettivo possono accedere alla Naspi solo le domanda di indennità di mobilità viene respinta. Le due prestazioni restano non sono cumulabili.
In caso di licenziamento collettivo i lavoratori possono accedere esclusivamente all'indennità di mobilità ordinaria. Solo nel caso in cui la domanda di indennità di mobilità viene respinta per mancanza dei requisiti amministrativi il lavoratore potrà optare per la Naspi. Lo precisa la Circolare Inps 142/2015 con la quale l'istituto delinea le principali differenze tra i due istituti al fine di agevolare la scelta per i lavoratori interessati.

Opzione tra mobilità e Naspi. In sostanza, se il lavoratore risulta coinvolto in una procedura di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24 della legge 223/1991) e sussistono i requisiti di accesso all'indennità di mobilità, il lavoratore non ha facoltà di optare tra l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione Naspi ma può ottenere soltanto la prima prestazione. 

In tutte le ipotesi di reiezione della domanda d'indennità di mobilità, sarà cura degli operatori Inps di inserire, in calce alla comunicazione di reiezione e della relativa motivazione, una nota con la quale si chiede al lavoratore di manifestare espressamente la volontà di trasformare l'iniziale domanda d'indennità di mobilità in domanda d'indennità di disoccupazione Naspi; ciò serve anche a evitare lo spirare dei termini di decadenza dal diritto alla prestazione Naspi.

A tal fine, il lavoratore dovrà manifestare la predetta scelta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione In tale ipotesi, ai fini della decorrenza della prestazione di disoccupazione Naspi, l'Inps terrà conto dell'originaria domanda d'indennità di mobilità, successivamente «trasformata» in domanda di disoccupazione.

Disoccupazione o indennità di mobilità. Per facilitare la risposta all'interrogativo su quale delle due prestazioni sia piu' conveniente e quindi consentire la scelta del lavoratore, l'Inps ha messo comunque a confronto le principali caratteristiche delle due prestazioni: contribuzione versata dal datore di lavoro; requisiti di accesso; durata; misura e tipologie di agevolazioni che possono dar diritto.

L'indennità di mobilità resta spesso piu' vantaggiosa della naspi. In particolare ha il vantaggio di poter erogare un sostegno piu' lungo, soprattutto nelle aziende del meridione per le quali la tutela può raggiungere anche i 36 mesi senza dover guardare alla carriera lavorativa dell'interessato. L'indennità di mobilità agevola anche chi ha una retribuzione media mensile piuttosto bassa, al di sotto dei 1200 euro al mese: con l'indennità di mobilità si riesce infatti a spuntare un sostegno leggermente piu' succulento della Naspi e piu' stabile nel tempo (la naspi infatti si riduce del 3% al mese dal 4° mese di fruizione). Si ricorda tuttavia che dal 31 dicembre 2016 l'indennità di mobilità andrà in soffitta e pertanto da quella data si potrà accedere solo alla Naspi.

Nella tavola seguente sono riepilogate le principali differenze tra le due prestazioni. 

Misura delle indennità. Una delle principali differenze tra le due prestazioni riguarda la misura. La Naspi infatti è pari al 75% della retribuzione media mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore a un importo stabilito che per l'anno 2015 è di euro 1.195,00; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all'importo stabilito, l'indennità Naspi è pari al 75% di detto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e il predetto importo stabilito. All'indennità mensile di Naspi si applica però una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. GamsinL'indennità Naspi, ancora, non può superare un importo massimo mensile stabilito dalla legge, che per il 2015 è pari a euro 1.300 lordi.

L'importo dell'indennità di mobilità, invece, è pari al trattamento straordinario d'integrazione salariale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, nei limiti dei «massimali», previsti per le due fasce di retribuzione percepita prima del licenziamento e adeguati annualmente. Pertanto, l'importo verrà corrisposto nella misura del 100% per i primi 12 mesi e dell'80% a decorrere dal tredicesimo fino al termine della prestazione.

Per l'anno 2015, in sostanza, chi ha retribuzioni superiori a 2.102 euro al mese può contare su un sostegno pari a 1.168 euro per i primi 12 mesi e di 934 € il periodo eccedente. Se la retribuzione è inferiore a 2.102 euro l'importo è pari a 971 euro al mese sino al 12° mese e scende a 777 euro per il periodo eccedente. 

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