Lavoro, Si Amplia il FIS per i dipendenti di piccole imprese

Davide Grasso Sabato, 16 Settembre 2017
Nota esplicativa dell'Istituto di Previdenza circa le prestazioni di integrazione salariale erogate dal FIS, il nuovo Fondo operativo dal 1° gennaio 2016 per i dipendenti di imprese di piccole dimensioni.
L'Inps detta alcune istruzioni per l'accesso alle prestazioni di solidarietà erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS) operativo dallo scorso 1° gennaio 2016 a seguito del Jobs Act. Lo fa con la Circolare 130/2017.

Il Fis, come noto, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, dell’articolo 26 e dell’articolo 27 del citato D.lgs n. 148/2015 ed eroga due prestazioni, in costanza di lavoro, ai dipendenti di aziende con più di 5 lavoratori: l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario.

Assegno ordinario

L’assegno ordinario è una prestazione ulteriore che il FIS garantisce, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. L’assegno è garantito in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinaria, limitatamente alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.

Quando l'assegno è erogato per il caso di riorganizzazione è necessario, tra l'altro, che l'azienda presenti un programma di iniziative per fronteggiare le inefficienze aziendali, il quale preveda, tra l'altro, un recupero di almeno il 70% dell'occupazione. Per recupero occupazionale, spiega l'Inps, s'intende, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi o in orario ridotto, anche il loro riassorbimento all'interno di unità produttive della stessa impresa o di altre imprese. Quando l'assegno è erogato per crisi aziendale, inoltre, non è esclusa la possibilità di fare nuove assunzioni, purché ne sia motivata la necessità e compatibilità con le finalità dell'intervento integrativo. Ad esempio: può essere considerata compatibile l'assunzione di un lavoratore specializzato la cui professionalità non è presente nell'organico aziendale, ed è indispensabile per il rilancio dell'azienda. L'azienda può fruire di eventuali incentivi e può procedere anche ad assunzioni a termine per sostituire lavoratori assenti per maternità, anche se riferiti a professionalità già presenti in azienda.

Assegno di solidarietà

L’assegno di solidarietà è una prestazione garantita, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dal Fondo di integrazione salariale in favore dei dipendenti di datori di lavoro con almeno cinque dipendenti. Per l'erogazione dell'assegno di solidarietà è necessario che il datore di lavoro sottoscriva un contratto collettivo aziendale finalizzato a evitare o ridurre le eccedenze di personale (datori con più di 15 dipendenti) o licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (datori con più di 5 e fino a 15 dipendenti). L’accordo di solidarietà, dunque, si pone come strumento alternativo ai licenziamenti collettivi o ai licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, spiega l'Inps, non sono considerati validi gli accordi di solidarietà stipulati al fine di evitare un solo licenziamento o nell’ambito del quale l’esubero di personale sia limitato ad una sola unità lavorativa.

L'Inps precisa che, per contratto collettivo aziendale, s'intende il contratto stipulato da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o da loro rappresentanze aziendali (Rsa) o unitaria (Rsu). Inoltre, poiché l'accordo spiega gli effetti nei confronti di tutti i lavoratori, anche di quelli non aderenti alle sigle sindacali stipulanti, per la validità dell'accordo non è necessario che lo stesso sia firmato da tutti i sindacati.

L'Inps precisa ancora che l'assegno di solidarietà, a differenza dell'assegno ordinario, non viene concesso in presenza di determinate causali, ma sulla base dell'accordo collettivo siglato alla specifica finalità di gestione delle eccedenze di personale. Pertanto, un elemento necessario dell'accordo è la quantificazione e motivazione dell'esubero di personale. Di conseguenza, precisa ancora l'Inps: a) per i datori che occupano più di 15 dipendenti non è necessario attivare la procedura di licenziamento collettivo; b) per i datori che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti, nell'accordo va specificato che la stipula ha il fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Altri chiarimenti

L'istituto fornisce, peraltro, alcuni chiarimenti in materia di compatibilità delle due prestazioni di integrazione salariale con i permessi, congedi, maternità, malattia e ferie. Sul punto occorre infatti considerare che l'assegno ordinario può determinare la sospensione a zero ore dell'attività lavorativa con conseguente impossibilità di cumulare la prestazione, ad esempio, con il congedo straordinario e i permessi per assistere i disabili; mentre l'assegno di solidarietà può determinare esclusivamente una riduzione dell'orario di lavoro aprendo pertanto, a seconda dei casi, alla cumulabilità delle suddette prestazioni. Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 94343/2016.

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Documenti: Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 94343/2016; Circolare Inps 130/2017; Circolare Inps 179/2016

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