Licenziamenti con Vizi Formali, Al lavoratore spetta un'indennità flessibile

Bernardo Diaz Venerdì, 17 Luglio 2020
La Consulta ha depositato ieri le motivazioni alla declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del Dlgs 23/2015 che disciplina i criteri di calcolo dell'indennità dovuta al lavoratore licenziato con vizi formali.
Nessuna rigidità per quantificare l'indennità dovuta dal datore di lavoro al lavoratore licenziato con vizi formali. Ove il giudice accerti l'illegittimità del licenziamento deve condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità commisurata all'anzianità di servizio del lavoratore e potrà fare riferimento, comunque, ad ulteriori criteri per personalizzare il ristoro del danno subito dal lavoratore come la gravità della violazione, il numero di occupati, la dimensione dell'impresa, il comportamento e condizioni delle parti. Lo scrivono i giudici della Corte costituzionale nella sentenza n. 150/2020 pubblicata ieri, con le motivazioni alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 4 del dlgs n. 23/2015 che illustra i criteri di calcolo dell'indennità dovuta al lavoratore licenziato con vizi formali.

La questione

La decisione riguarda il nuovo regime di tutela dei lavoratori subordinati per i licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali introdotto con il cd. Jobs Act nel 2015. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 l'articolo 4 del Dlgs 23/2015 ha stabilito la corresponsione di un indennizzo economico nei casi in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione del requisito di motivazione (art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966) o procedura (art. 7, legge n. 300/1970). In questi casi in luogo della reintegra sul posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 300/70 (che continua ad applicarsi con riferimento ai soggetti già in forza al 7 marzo 2015) l'articolo 4 del predetto Dlgs 23/2015 ha previsto che il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non soggetta a contribuzione, d'importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del Tfr per anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 12 mensilità.

I Tribunali di Roma e Bari avevano sollevato la questione di costituzionalità sospettando l'illegittimità dell'articolo in quanto lesivo del principio di uguaglianza e ragionevolezza sulla falsariga della decisione numero 194/2018 con cui la stessa Consulta abrogò l'analogo criterio di calcolo dell'indennità dovuta dai datori di lavoro condannati d'illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa (art 3, co. 1 Dlgs 23/2015).

Come anticipato sulle pagine di questa rivista la pronuncia n. 150/2020 dichiara ora l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, limitatamente alle parole «d'importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio» sulla base delle medesime motivazioni a fondamento della citata sentenza del 2018. Per cui fermo restando i limiti minimi e massimi per calcolare l'indennità il giudice potrà liberamente fissare il ristoro economico per il lavoratore ingiustamente licenziato per vizi formali o procedurali.

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