Licenziamenti illegittimi, Il decreto dignità innalza le tutele. Le novità

Valerio Damiani Lunedì, 06 Agosto 2018
Dallo scorso 14 Luglio sono in vigore le nuove regole in materia di indennizzo contro il licenziamento illegittimo.  In arrivo una stretta anche sull'offerta di conciliazione
Licenziare senza una adeguata motivazione costerà più caro. Con l'approvazione del decreto legge dignità (Dl 87/2018) è stato rafforzato dallo scorso 14 luglio 2018 la misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, con riferimento ai lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione dei nuovi contratti a tutele crescenti.

Si tratta cioè, in via generale, dai lavoratori del settore privato (sono esclusi i lavoratori della pubblica amministrazione), aventi la qualifica di operai o impiegati o quadri (sono esclusi i dirigenti) assunti a tempo indeterminato (dal datore di lavoro in questione) successivamente al 6 marzo 2015 data di entrata in vigore dell'articolo 1 del Dlgs 23/2015 (Jobs Act). Come noto la disposizione da ultimo richiamata ha correlato in caso di licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria alla durata del rapporto di lavoro, con un costo certo e determinabile per l'azienda: due mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità. L'indennità in questione concerne i licenziamenti in cui si accerti che manchi un giustificato motivo oggettivo o soggettivo ovvero una giusta causa con esclusione dei licenziamenti nulli nonché dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (in quanto per tali fattispecie, almeno per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, è prevista tutt'oggi la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad un'indennità risarcitoria autonomamente disciplinata). La misura dell'indennità sopra descritta è dimezzata e, pertanto, è pari ad un minimo di due mensilità  e sei mensilità nel caso in cui il datore non abbia un organico al di sopra dei 15 dipendenti (art. 9 del Dlgs 23/2015).

Le modifiche

L'entrata in vigore del decreto legge dignità ha elevato dallo scorso 14 Luglio 2018 i limiti minimi e massimi dell'indennità a sei e a trentasei mensilità. con l'obiettivo di rendere più oneroso il licenziamento illegittimo per di datori di lavoro. Per i datori i quali non superino il requisito dimensionale di 15 dipendenti la misura dell'indennità viene portata a tre e a sei mensilità (per quest'ultimo limite massimo non vi è, dunque, una modifica rispetto alla norma introdotta con il contratto a tutele crescenti vigente dal 2015).

L'offerta di conciliazione

Anche l'offerta di conciliazione sarà più cara. A seguito di una modifica inserita nel corso della conversione in legge del decreto dignità sono stati pure rivisti al rialzo i limiti minimi e massimi dell'importo dell'indennità che il datore di lavoro deve inserire nell'eventuale offerta di conciliazione, di cui all'art. 6 del citato Dlgs 23/2015 - offerta intesa ad evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento. L'offerta di conciliazione, in sostanza, consente al datore di lavoro di chiudere subito la partita sulla liceità o meno del licenziamento senza far perdere comunque al lavoratore il diritto alla naspi. Ebbene nella disciplina finora vigente, tale offerta deve contemplare un’indennità di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. La modifica introdotta in sede referente al Dl Dignità eleva questi ultimi limiti, rispettivamente, a tre e a ventisette mensilità.  

Resta fermo che, qualora il datore non superi il requisito dimensionale di 15 dipendenti, la misura dell’indennità è dimezzata e non può superare il limite di sei mensilità. Per i piccoli datori, dunque, la misura dell'offerta di conciliazione sarà pari a mezzo stipendio per ogni anno di servizio entro un minimo di 1,5 volte l'ultimo stipendio ed un massimo di sei volte (attualmente la forchetta oscilla da un minimo di una ad un massimo di sei mensilità). E' inteso che le somme offerte nell'ambito della conciliazione facoltativa hanno una disciplina molto favorevole, in quanto sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e contributiva e di conseguenza il loro importo netto si avvicina a quelle che si potrebbero conseguire in giudizio.

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