Maternità, Ecco come cambiano i congedi parentali

Venerdì, 28 Ottobre 2022
I chiarimenti in un documento dell’Inps. In rassegna i nuovi congedi dopo le novelle apportate dal decreto legislativo n. 105/2022. Tra le novità l’estensione della durata del congedo parentale e la stabilizzazione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni.

Dal 13 agosto 2022 anche i padri lavoratori autonomi hanno diritto al congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione convenzionale. Spetterà per tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bimbo. Dalla stessa data i lavoratori dipendenti potranno fruire dell’indennità di congedo parentale sino al 12° anno di vita del bimbo. Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 122/2022 pubblicata ieri in cui riassume le più importanti misure previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.

La riforma, come noto, fa parte del pacchetto di misure varate dal precedente Governo per sostenere la natalità e conciliare gli impegni vita-lavoro. Tre quelle più importanti esaminate dall’Inps: il congedo di paternità obbligatorio, il congedo parentale e la maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

Congedo di Paternità obbligatorio

Dal 13 agosto 2022 il dlgs n. 105/2022 ha stabilizzato il cd. congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. Si tratta di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare) di astensione obbligatoria, fruibili in via autonoma e indipendente dal congedo della madre, non frazionabili in ore e utilizzabili anche in modo non continuativo. Il congedo, spiega l’Inps, è indennizzato al 100% della retribuzione e può essere cumulato anche con il «congedo di paternità alternativo» (quello cioè che spetta in caso di morte, grave infermità o abbandono del minore da parte della madre) ma non nelle stesse giornate.

Tra le novità della Riforma la previsione che il congedo può essere utilizzato all’interno del periodo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare (incluso il caso di morte perinatale ossia nelle 28 settimane prima del parto o entro la settimana successiva).

Quanto ai destinatari l’Istituto spiega che spetta a tutti i lavoratori dipendenti (ora anche a quelli del pubblico impiego) compresi i lavoratori domestici e gli agricoli a tempo determinato. Sono esclusi i lavoratori autonomi (anche dello spettacolo) e i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

La domanda, spiega l’Inps, va presentata al proprio datore di lavoro in forma scritta oppure mediante il sistema informativo aziendale (se presente) entro cinque giorni dall’astensione dal lavoro. Se è l’Inps a pagare l’indennità (es. lavoratori agricoli e domestici) la domanda andrà presentata telematicamente all’istituto di previdenza. Per il pubblico impiego la domanda va rivolta direttamente all’amministrazione datrice di lavoro competente all'erogazione dell'indennità.

Congedo parentale (dipendenti)

Sono poi riviste le durate del congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni. Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio (non più sino al sesto anno) spetti a ciascun genitore lavoratore un'indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità sempre pari al 30% della retribuzione.

L’Inps spiega che dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono i seguenti:

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al «genitore solo», sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 percento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Congedo Parentale (Gestione Separata)

 Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Congedo parentale (autonomi)

È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a tre mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. In tabella le combinazioni della durata dell’indennità di congedo parentale in relazione ai genitori appartenenti a categorie lavorative differenti.

Maternità (lavoratrici autonome)

Infine la Riforma amplia anche la tutela di maternità delle lavoratrici autonome, che dal 13 agosto 2022 copre anche i periodi antecedenti ai 2 mesi prima del parto nel caso di gravidanza a rischio certificata dalle ASL. Per potere indennizzare tali periodi, la lavoratrice autonoma deve produrre all’Inps l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Sono escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 17.

L’Inps aggiunge che l’indennizzabilità è subordinata alla regolarità contributiva così come previsto per la normale indennità di maternità e che in relazione a tali periodi non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.

Documenti: Circolare Inps 122/2022

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