Tale trattamento prescinde dall'applicazione dei criteri concessori (particolarmente stringenti) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 e può essere autorizzato a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Istanza preventiva al Ministero del Lavoro
Il Ministero illustra che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con posta certificata e all'ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione Generale del Dicastero del Lavoro la Regione potrà autorizzare il trattamento in questione ai lavoratori interessati.
Il Ministero precisa, infine, che le decretazioni regionali, da trasmettere all'INPS, dovranno espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53 - ter del decreto - legge n. 50 del 2017 , onde non creare confusione contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell'articolo 44, comma 6 - bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (cioè dei provvedimenti di mobilità e cig in deroga autorizzati secondo la normativa previgente che terminano nel 2017).