Mobilita', Prescrizione in cinque anni per il cd. contributo d'ingresso

Nicola Colapinto Venerdì, 20 Settembre 2019
Chiarimento Inps sulla corretta qualificazione delle somme dovute all'ente previdenziale dai datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti collettivi entro il 30 dicembre 2016 con iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità.
Prescrizione di cinque anni per il cd. contributo d'ingresso alla mobilità ex art art. 5, co. 4 della legge 223/1991. Queste somme (che costituiscono un credito per l'Inps) hanno infatti natura contributiva e, pertanto, sono assoggettate alla prescrizione quinquennale fissata in linea generale dall'articolo 3 della legge 335/1995.

I chiarimenti li fornisce l'Inps nella Circolare numero 124/2019 pubblicata oggi con la quale l'ente previdenziale recepisce le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione negli ultimi anni con ben tre sentenze univoche al riguardo (sentenze n. 30699 del 21 dicembre 2017, n. 672 del 12 gennaio 2018 e n. 28605 dell’8 novembre 2018). 

La questione

La questione riguardava la natura delle somme dovute ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi entro il 30 dicembre 2016 con iscrizione degli interessati nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991. Dopo questa data, infatti, il legislatore ha abrogato l'istituto della mobilità ordinaria e gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti presso le liste di mobilità facendo venire meno, conseguentemente, sia il contributo ordinario per la mobilità (una aliquota pari allo 0,3% della retribuzione imponibile del dipendente) che il contributo d'ingresso alla mobilità, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore (tre se la dichiarazione di eccedenza del personale avesse formato oggetto di accordo sindacale) pagabile in trenta rate mensili oppure in unica soluzione dall'azienda.

La Cassazione ha acclarato che la natura di queste somme è squisitamente previdenziale in quanto costituiscono un contributo per il finanziamento della (ex) indennità di mobilità ordinaria che con riferimento alle aziende rientranti nel perimetro di applicazione della legge 223/1991 sostituiva la disoccupazione indennizzata. La conseguenza di questo orientamento è che le somme in questione si prescrivono nel termine ridotto di cinque anni fissato dalla legge 335/1995 per l'adempimento degli obblighi contributivi.

Decorrenza del termine di prescrizione

Con la Circolare 124/2019 l'ente previdenziale spiega, pertanto, il corretto computo del termine prescrizionale. In particolare ove il datore di lavoro abbia scelto il pagamento rateale la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’Agente della Riscossione. Se il versamento doveva essere effettuato in un'unica soluzione il termine decorre del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, essendo invece ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro.

Peraltro ove in cui il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, la decorrenza del termine di prescrizione è sospesa, ai sensi dell’articolo 2941 del codice civile, finché il dolo non sia stato scoperto. In questa situazione potrebbero ritrovarsi quei datori di lavoro che, nella dichiarazione rilasciata all'Inps circa l'attestazione dell’importo complessivamente dovuto a titolo di contributo di ingresso alla mobilità, abbiano attestato il falso riguardo all’esatto ammontare del contributo dovuto o circa l’avvenuto pagamento dell’acconto. Nei loro confronti, pertanto, qualora fosse acclarato il dolo l'Inps potrebbe continuare a chiedere la corresponsione delle somme suddette.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 124/2019

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati