Pensioni, Niente iscrizione alla Cassa se si svolge attività diversa dal titolo professionale acquisito

Davide Grasso Venerdì, 03 Agosto 2018
La Corte di Cassazione boccia la richiesta di Inarcassa che aveva iscritto d'ufficio un ingegnere nucleare che svolgeva attività di marketing. Il professionista che trova un'occupazione in un campo diverso da quello per il quale ha studiato non è tenuto all'iscrizione presso la Cassa Professionale.
L'ingegnere nucleare che svolge attività di marketing non deve versare i contributi ad Inarcassa. In quanto l'attività concretamente prestata esclude ogni nesso con il bagaglio culturale tipico del titolo professionale acquisito. E' quanto ha in sintesi affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 20389 del 1° Agosto 2018 con la quale i giudici del supremo Collegio hanno sostanzialmente confermato l'esito del giudizio delle Corti di Merito.

La questione muoveva dalla decisione di Inarcassa di iscrivere d'ufficio e chiedere il versamento del relativo contributo soggettivo di un ingegnere nucleare che aveva trovato un'occupazione in attività di consulenza in affiancamento presso la direzione di una azienda per l'analisi di mercato dei loro prodotti , analisi di marginalità (costi benefici) analisi dei processi per porre i prodotti sui mercati sempre sotto il profilo del criterio"costi benefici". L'ingegnere ha fatto ricorso e la Corte d'Appello ribaltando la sentenza di primo grado gli ha dato ragione. La Corte di Cassazione investita della materia ha, infine, confermato il giudizio della Corte d'Appello.

La decisione

Secondo i giudici, infatti, "in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività". Ai fini dell'iscrizione, è rilevante l'oggettiva valutazione dell'attività svolta, avendo il profilo soggettivo, ovvero la qualità di ingegnere e il bagaglio professionale a ciò collegato, solo un peso indiretto costituito, eventualmente, dall'utilizzo delle cognizioni possedute in ragione del titolo conseguito. In sostanza - spiegano i giudici - nessun effetto può essere attribuito alla circostanza che la parte in causa fosse ingegnere, dovendosi invece valutare l'attività concreta svolta dallo stesso. In particolare il possesso di una laurea in ingegneria nucleare ed il bagaglio culturale a ciò conseguente, risultano elementi estranei alla concreta attività di analisi marketing in quanto non riconoscibili nella attività svolta dall'ingegnere.

Secondo i giudici deve quindi escludersi che in questo caso sia riscontrabile lo " speciale contributo fornito dal professionista", in ragione delle sue specifiche competente legate al titolo posseduto, anche in settori tradizionalmente estranei alla struttura formativa del professionista, tale quindi da influire direttamente nell'attività svolta e da connotarla significativamente.

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