Pensioni, Conguaglio dei contributi per il personale iscritto alla gestione pubblica

Vittorio Spinelli Venerdì, 15 Gennaio 2021
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Le amministrazioni e le aziende dovranno regolarizzare i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2020 entro il mese di febbraio.
Conguagli contributivi in arrivo per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 6/2021 in cui spiega che le amministrazioni di appartenenza avranno tempo sino alla denuncia di febbraio 2021 per regolarizzare con il flusso Uniemens ListaPosPA i contributi previdenziali sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020.

Regolarizzazioni

All'adempimento sono tenute Amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica (CTPS, CPDEL, CPI, CPS e CPUG) che debbano regolarizzare la contribuzione dovuta sulla retribuzione annua complessivamente corrisposta nell'anno 2020 ai propri dipendenti. Alla fine di ogni anno, infatti, i datori di lavoro sono tenuti a verificare se i versamenti contributivi effettuati siano in linea con le aliquote contributive, massimali e retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell'anno e nel caso conguagliare la cifra residua. Con l'operazione è possibile "sanare" eventuali emolumenti erroneamente non assoggettati a contribuzione previdenziale come, ad esempio, oppure elementi accessori dello stipendio non annualizzabili. Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato. 

Aliquote e Massimali

Nella determinazione dei versamenti dovuti a conguaglio le amministrazioni dovranno tener conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992 sulla retribuzione eccedente il 1^ tetto pensionabile (superiore cioè a 47.379€ per il 2020)  corrispondente a € 3.948,00 mensili, per dodici mensilità e della maggiorazione del 18% virtuale della base pensionabile per il personale iscritto alla CTPS ai sensi della legge n. 177/76. 

Nel 2020 la retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale è abbattuta al massimale di 103.055€ annui di cui alla legge n. 335/1995 solo per i soggetti privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995 oppure per coloro che abbiano esercitato l'opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 (ai fini dell'integrazione del massimale non concorrono i redditi da lavoro autonomo). Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché per la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali. Per i soggetti con anzianità al 31.12.1995 non sussiste alcun massimale (per cui la retribuzione è interamente assoggettabile a prelievo contributivo) con la sola eccezione dei direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere a favore dei quali è previsto un massimale di 187.854€ nel 2020.

Termini

Per le aziende e le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio. Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2020, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive “Febbraio 2021”. Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2021. Le aziende che non rispetteranno la scadenza incorreranno nelle sanzioni civili per il ritardato pagamento e/o per l'evasione contributiva.

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Documenti: Circolare Inps n. 6/2021

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