Come noto la procedura di regolarizzazione del lavoro nero presuppone - a carico del datore di lavoro che effettua la domanda - il possesso di reddito non inferiore a 30 mila euro per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, e 20/27 mila per i domestici a seconda rispettivamente se il nucleo familiare del datore di lavoro è composto da un solo soggetto percettore di reddito o da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
I requisiti reddituali appena menzionati non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. In tal caso al datore di lavoro è sufficiente un certificato medico che attesti la limitata autosufficienza dovuta a patologie o handicap (con data ed estremi del certificato da inserire nella domanda). L'emersione, spiega il Ministero, può avere ad oggetto un solo lavoratore addetto all'assistenza del disabile e a condizione che il datore di lavoro sia la stessa persona assistita dalla badante (invece, quando il datore di lavoro è un familiare della persona assistita è necessario dimostrare il requisito il reddito).
Domande di regolarizzazione
La domanda di regolarizzazione del lavoro può essere presentata all'Inps ovvero allo sportello unico immigrazione se riguarda cittadini extracomunitari e può avvenire da parte di qualsiasi richiedente (anche non professionista) munito di SPID personale. Il richiedente, illustra infatti il Ministero, può anche inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega (tale delega va poi esibita allo sportello unico per l'immigrazione).
Organismi pubblici
Al Ministero, infine, era stato chiesto come attestare la presenza dello straniero extra-comunitario sul territorio italiano prima dell'8 marzo 2020, requisito necessario per la sanatoria. A tal fine il Ministero spiega che per organismi pubblici s'intendono quei soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono validi: certificazione medica di struttura pubblica o convenzionata; certificato di iscrizione scolastica figli; tessere nominative di mezzi pubblici; certificazioni provenienti da forze polizia; titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani; documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane (apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay); ricevute nominative di invio o di ricevimento di denaro effettuato tramite banche o agenzie Money transfer; documentazione di centri accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia; biglietti aerei o marittimi nominativi utilizzati per l'ingresso in Italia, anche per tratte infra Schengen.