Reddito di cittadinanza, Legittima la sospensione per i richiedenti sottoposti a misura cautelare personale

Valerio Damiani Venerdì, 26 Giugno 2020
La Corte Costituzionale ha salvato il passaggio del decreto legge 4/2019 nella parte in cui prevede la sospensione dell'RdC ai richiedenti colpiti da provvedimenti cautelari personali.
E' legittima la disposizione di cui all'articolo 7-ter, co. 1 del DL 4/2019 che prevede la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti dei richiedenti a cui sia stata applicata una qualsiasi misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo. Ciò perchè la scelta si fonda su un giudizio di pericolosità del soggetto insita nell’applicazione della misura cautelare e, pertanto, tale decisione rientra nei poteri discrezionali del legislatore. E' quanto in sintesi ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza numero 122  del 20 maggio 2020 le cui motivazioni sono state depositate ieri.

La questione

La Corte era stata chiamata a scrutinare dal Tribunale di Palermo l'articolo 7-ter, co. 1 del DL 4/2019 come convertito con legge 26/2019 in relazione all’erogazione del reddito di cittadinanza. La disposizione incriminata, come noto, prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3 del citato DL 4/2019 (si tratta di reati di terrorismo ed eversione e di stampo mafioso; false dichiarazioni o alle omesse comunicazioni concernenti i requisiti per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza; reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Secondo il Tribunale di Palermo la norma era illogica ed irrazionale in quanto prevedeva la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari sottoposti ad una misura cautelare personale per qualsiasi reato, cioè anche per quelli non inseriti nel novero di cui al predetto art. 7, comma 3. L'irrazionalità stava nel fatto che l'RdC sarebbe stato sospeso nei confronti del destinatario di un provvedimento cautelare per un reato diverso da quelli di cui al citato comma 3 dell’art. 7, per poi essere ripristinato ove per lo stesso reato il soggetto fosse stato condannato con sentenza non definitiva. A superamento dell'apparente irrazionalità il Tribunale suggeriva, pertanto, di limitare la sospensione del beneficio ai soli casi in cui la misura cautelare personale fosse stata disposta per i delitti indicati all’art. 7, comma 3.

La decisione

Secondo la Corte Costituzionale la scelta di sospendere il beneficio a tutti i soggetti sottoposti a misure cautelari personali rientra tra i poteri discrezionali del legislatore. Ed infatti alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive (infra-decennali) per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale. Tale valutazione, infatti, si fonda su un giudizio sulla pericolosità del soggetto insita nell’applicazione della misura cautelare. Per tale ragione - spiegano i giudici nelle motivazioni - la scelta appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione e il soggetto interessato riacquista nuovamente lo specifico requisito per richiedere il reddito di cittadinanza. In definitiva non ravvisandosi una irrazionalità «manifesta e irrefutabile» della norma la Corte ha respinto la richiesta di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale palermitano.

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