Reddito di Emergenza, Domande entro il 31 Maggio 2021

Valentino Grillo Martedì, 27 Aprile 2021
Un mese in più rispetto al termine fissato in origine del 30 aprile. Il Ministero del Lavoro ha prorogato la deadline per garantire un più ampio ricorso alla misura prevista dal dl n. 41/2021.
Tempo sino al 31 Maggio per la presentazione della domanda per le tre mensilità di ReM, il sussidio di emergenza stabilito dall'articolo 12 del dl n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"). Lo rende noto l'Inps in un comunicato stampa in cui spiega che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso alla misura, ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021 rispetto alla scadenza originaria del 30 aprile 2021.

La novità del dl n. 41/2021 è che il beneficio può essere fruito, non solo dai nuclei familiari (come in passato) ma anche, in alternativa, dagli individui che hanno terminato (interamente) tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll), non titolari al 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato o di una collaborazione coordinata e continuativa (a prescindere dal reddito conseguito) o di prestazioni pensionistiche dirette (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) nè degli indennizzi covid-19 fissati dallo stesso dl n. 41/2021 (il bonus da 2.400€ in primo luogo). Non è richiesto, invero, la permanenza dello stato di disoccupazione al momento della domanda. In tal caso il ReM si atteggia come una proroga della disoccupazione indennizzata e l'importo è fisso, 400€ per tre mesi.

Domande

La domanda di ReM va prodotta online tramite il sito Istituzionale INPS oppure recandosi presso un Patronato. Se il beneficio è chiesto per il nucleo la domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Se il beneficio è chiesto dal percettore di NASpI e DIS-COLL scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la domanda va presentata dal richiedente. A questa regola c'è una eccezione: se nel nucleo familiare sono presenti più soggetti percettori di NASpI e DIS-COLL scadute tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la domanda presentata dal richiedente vale anche per gli altri componenti. Ciò in quanto il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo. In tal caso, l'INPS provvederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno dettagliate ulteriori istruzioni. 

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