Il decreto legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017, recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione. Il ReI è concesso dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda presso specifici punti di accesso, individuati a livello comunale o di ambiti territoriali.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 147 del 15 Settembre 2017, la domanda di ReI deve essere presentata presso i punti di accesso, ovvero presso altra struttura identificata dai Comuni, sulla base dell’apposito modello di domanda, predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Inps deve rendere disponibile le modalità telematiche predisposte per l’acquisizione delle domande. Nelle more della pubblicazione della Circolare INPS che illustrerà le caratteristiche della misura e che conterrà anche il modulo di domanda, l'Istituto ha fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle domande da parte degli Enti preposti in tre allegati al messaggio 4636 del 21 Novembre 2017.
Il REI sarà erogato tramite una card ricaricata ogni bimestre, l'accesso sarà subordinato alla prova dei mezzi (ISEE) e all'adesione a un progetto personalizzato di inclusione, e sarà articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Il diritto al reddito di inclusione sorge in presenza di quattro requisiti: 1) l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 6.000 euro; 2) l'ISR, la componente reddituale dell'ISEE, non risulti superiore a 3mila euro; 3) il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superi i 20.000 euro; 4) il valore del patrimonio mobiliare, non superi una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000. Si tratta di requisiti economici più ampi rispetto al sostegno per l'inclusione attiva che consentono l'inserimento anche dei nuclei familiari che percepiscono piccoli redditi non in grado di coprire le spese quotidiane (es. un affitto) nonchè dei proprietari della casa di abitazione che versano in stato di poverta' legato, ad esempio, dalla mancanza di redditi.
Documenti: Messaggio inps 4636/2017