Reddito di Inclusione, Proroga di sei mesi per i beneficiari del SIA

Paolo Piva Domenica, 03 Dicembre 2017
Nota dell'Inps sul rapporto tra le due misure di sostegno contro la povertà. Anche chi ha già beneficiato del SIA può ripresentare domanda per il REI.
Anche coloro che hanno beneficiato del sostegno all'inclusione Attiva (SIA) possono presentare domanda per il Reddito Di Inclusione. Lo precisa tra l'altro l'Inps nel messaggio 4811/2017 in cui l'Istituto illustra alcuni importanti dettagli circa il decollo del nuovo sostegno per il contrasto alla povertà.

Il documento ricorda che il ReI può essere concesso per un periodo massimo di 18 mesi e una volta goduta per intero la prestazione, una nuova domanda di ReI può essere presentata solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione; in questo caso la durata della seconda domanda è di 12 mesi. Su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA. Non è previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione.

Il Sia, come noto, è stata la prima forma di sostegno contro la povertà avviato nel settembre 2017 in attesa proprio del passaggio al reddito di inclusione. Ma a differenza del REI la sua durata massima era pari a 12 mesi. Ebbene, precisa l'Inps, anche i nuclei che hanno beneficiato del SIA o che ne stanno beneficiando possono fare domanda di REI ottenendo, in tal caso, un sostegno di ulteriori sei mesi rispetto ai 12 mesi già coperti dal SIA.

Il rapporto tra SIA e REI

In particolare ove il SIA sia ancora in corso di erogazione lo strumento di trasforma in REI e il nucleo beneficiario avrà diritto all'importo maggiore tra SIA e REI per i primi 12 mesi e dal 13° mese il nucleo avrà diritto al REI.  Coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 (sesto bimestre di SIA terminato ad ottobre 2017) e che presentino domanda di ReI a dicembre 2017 hanno, invece, diritto all'erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (13ma e 14ma mensilità) e al termine di questo periodo supplementare all’erogazione di 4 mesi di ReI (dal 15° al 18° mese). Nel caso in cui, infine, il nucleo abbia già terminato la fruizione del SIA o sia scaduto il termine per produrre la domanda di SIA (31 Ottobre 2017) sarà erogabile esclusivamente il REI (fermo restando che vanno dedotti i mesi di SIA già fruiti).

L'istituto ricorda che, a seguito della periodicità bimestrale di erogazione del SIA, laddove la domanda di Rei venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del bimestre SIA.

La presentazione della domanda

La domanda di ReI deve essere presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale. Tali punti di accesso sono comunicati all’Istituto e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oltre che alla Regione territorialmente competente) entro novanta giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del Dlgs 147/2017. In attesa della comunicazione dei punti di accesso, la domanda di ReI viene presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.  Il modulo di domanda (allegato alla circolare n. 172 del 22 novembre 2017) è reperibile sia sul sito internet dell’Istituto che su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di concessione del REI sono i comuni, singoli o associati in ambiti territoriali e l’Inps. In particolare il Comune deve verificare la sussistenza (e la permanenza degli stessi per tutta la durata del REI) dei requisiti di residenza e di soggiorno in capo al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. Mentre l'Inps è deputato alla verifica delle condizioni soggettive (situazione economica, familiare e incompatibilità con la percezione di strumenti di sostegno al reddito).

 

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Documenti: Messaggio inps 4811/2017

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