Sanatoria Lavoro Nero, Aggiornati gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro

Bernardo Diaz Mercoledì, 05 Maggio 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS riguardano i datori di lavoro che hanno aderito alla sanatoria sul lavoro sommerso di cui all'articolo 103 del dl n. 34/2020.
Aggiornati i termini di decorrenza per l'apertura delle posizioni contributive da parte dei datori di lavoro agricoli e non agricoli che hanno presentato l'istanza di emersione di rapporti di lavoro irregolari (scaduta lo scorso 15 agosto 2020). Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 73/2021.

I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla sanatoria sul lavoro sommerso (Art. 103 del Dl n. 34/2020) dichiarando la volontà di assumere cittadini extra UE presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani, comunitari o stranieri prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste. Come noto la domanda di emersione andava presentata all'Inps per i cittadini italiani ed europei oppure allo sportello unico per l'immigrazione le istanze dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori Extra Ue.

Settore non agricolo

Nella circolare n. 101/2020 l'Inps stabiliva che i datori di lavoro che si sono avvalsi della sanatoria del lavoro sommerso dovessero aprire una posizione specifica all'Inps, effettuare la «CO» (comunicazione obbligatoria di assunzione) e versare i contributi con decorrenza dal 19 maggio 2020 in caso di dichiarazione d'emersione o dalla data d'inizio del rapporto di lavoro. La «CO» andava presentata entro l'11 ottobre 2020.

Relativamente all'apertura della posizione specifica, l'Inps precisa ora che i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva, devono rivolgersi alla sede Inps competente e richiedere, tramite la funzione «Comunicazione bidirezionale» del «Cassetto previdenziale», utilizzando come oggetto «Matricola per Emersione art. 103, dl n. 34/2020», l'apertura di apposita matricola aziendale con il codice di autorizzazione "5W" avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”. Per i datori di lavoro non già in possesso di matricola aziendale, la richiesta va inviata via Pec, sempre alla sede Inps competente. La matricola aziendale con il codice "5W" dovrà essere utilizzata solo per inserire nella denuncia contributiva i dipendenti oggetto dell'istanza di emersione.

Al momento dell'apertura il datore di lavoro dovrà scegliere tra una delle seguenti date di decorrenza degli obblighi contributivi e delle relative denunce: a) dal 19 maggio (entrata in vigore dl n. 34/2020) per dichiarazioni di sussistenza del rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o di europei; b) dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di emersione, per le istanze volte all'emersione di un rapporto di lavoro già in essere con i cittadini extracomunitari; c) dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze volte all'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Considerati i nuovi criteri l'INPS spiega che nelle ipotesi a) e b) la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, potrà essere inoltrata entro il 19 maggio 2021. Nel caso c), la richiesta di apertura della matricola, se non ancora presentata, dovrà essere inoltrata in tempo utile per l’assolvimento degli ordinari obblighi contributivi. I versamenti contributivi e le denunce riferite a maggio e ai mesi precedenti possono essere effettuati entro le scadenze ordinarie relative al mese di giugno 2021, senza aggravio di somme aggiuntive. Quindi entro il 16 luglio (versamenti) e 31 luglio  (denunce contributive).

Settore agricolo

Per le aziende assuntrici di manodopera agricola la decorrenza dell'apertura della posizione contributiva per emersione (CIDA per emersione), caratterizzata dal codice autorizzazione "5W" dovrà essere individuata nella data più remota tra le seguenti: a) il 19 maggio 2020, se è stata presentata almeno un’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari; b) il giorno successivo alla data di presentazione più remota tra le istanze volte all’emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari; c) la data di inizio del rapporto di lavoro più remota tra le istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

L'Inps spiega che la trasmissione della Denuncia Aziendale (D.A. per emersione), per il rilascio del CIDA per emersione, se non ancora effettuata, dovrà avvenire entro il 19 maggio 2021. Per le D.A. per emersione con data decorrenza attività individuata in modo difforme dai criteri sopra indicati, i datori di lavoro dovranno richiedere, entro il 19 maggio 2021, all'INPS, la variazione della data indicata nella D.A. inviando la richiesta a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “D.A. per emersione art. 103 D.L n. 34/2020”. Da segnalare, infine, che i rapporti di lavoro instaurati dopo la definizione della procedura per emersione non andranno dichiarati con il CIDA per emersione.

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Documenti: Circolare Inps 73/2021; Circolare Inps 101/2020

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