Smart Working, la PEC non è valida

Giovedì, 15 Luglio 2021
I chiarimenti in una nota del Ministero del Lavoro. Non sono ammesse altre forme di comunicazione tra cui l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Fino al 31 dicembre le comunicazioni di smart working nel settore privato vanno esclusivamente effettuate attraverso la procedura semplificata già in uso, che prevede l'utilizzo dell'applicativo reso disponibile dal ministero del lavoro, senza necessità di allegare alcun accordo stipulato con il lavoratore. Lo spiega il  ministero del lavoro nella nota prot. n. 2548/2021 pubblicata ieri, in cui precisa inoltre che non sono ammesse altre modalità d'invio della comunicazione, neanche la Pec (posta elettronica certificata).

Il lavoro agile

Come noto il termine lavoro agile (o smart working) non è una tipologia contrattuale autonoma ma una particolare modalità di esecuzione del lavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali, basata su una flessibilità di orari e di sede. Tale modalità di lavoro è attualmente disciplinata dalla legge numero 81 del 2017. A partire dal 15 novembre 2017, l'azienda che sottoscriva accordi individuali di smart working è tenuta a comunicarli e a inviarli al ministero del lavoro, attraverso l'apposita piattaforma online messa a disposizione sul portale dei servizi dello stesso ministero. Nell'invio dell'accordo individuale devono essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo indeterminato o a termine) e della sua durata.

Lo smart Working al tempo del covid

Il ricorso allo smart working ha registrato un incremento esponenziale nella situazione emergenziale sanitaria. Il legislatore ha, infatti, incentivato questi rapporti contrattuali per contenere la diffusione del Covid. Attualmente per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 90, comma 4, del D.L 34/2020 ha disposto che sino al 31 luglio 2021 i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente. In alcuni casi, inoltre, è stato riconosciuto un vero e proprio diritto per il dipendente ad ottenere il lavoro agile (es. soggetti fragili o disabili, genitori di figli disabili, genitori di figli conviventi con meno di 16 anni a cui sono state sospese le lezioni didattiche in presenza).

Comunicazioni semplificate

Al maggior ricorso dello smart working si è accompagnata anche la semplificazione della procedura di comunicazione/deposito di accordi. A tal proposito il Ministero precisa che tale procedura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 (art. 11 del dl n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021). In base a quanto previsto dall'art. 90, commi 3 e 4, del dl n. 34/2020, convertito dalla legge. 77/2020, la procedura semplificata, già in uso, non richiede di allegare alcun accordo con il lavoratore e prevede esclusivamente l'uso della modulistica e dell'applicativo informatico resi disponibili dal ministero.

La comunicazione di smart working, spiega il Ministero, va eseguita esclusivamente utilizzando il predetto applicativo informatico e non è ammessa alcuna altra modalità. In particolare l'invio della comunicazione con altri mezzi, come per esempio la Pec, non assolve l'adempimento prescritto dalla normativa.

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