Solidarietà, Ok all'integrazione della Naspi per i lavoratori del trasporto pubblico

Valerio Damiani Giovedì, 09 Novembre 2017
I lavoratori rientranti nel perimetro di applicazione del Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico hanno diritto ad una prestazione aggiuntiva di 173 euro mensili rispetto alla Naspi.
L'Inps detta con la Circolare 160/2017 le nuove regole circa le modalità di accesso all'assegno ordinario e alle prestazioni integrative della Naspi per i lavoratori rientranti nel perimetro di applicazione del fondo di solidarietà di settore per il personale di aziende di trasporto pubblico di cui al Dm 86985 del 9 gennaio 2015.

Le istruzioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche contenute nel Decreto Interministeriale numero 97510 del 17 ottobre 2016 pubblicato nella G.U. del 19 dicembre 2016, n. 295, con il quale sono stati recepiti gli accordi sindacali del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016. Tali accordi, a loro volta, hanno recepito le modifiche dell'articolo 26, co. 8 del Dlgs 148/2015 (Jobs Act) con il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione dei Fondi settoriali alle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti (contro i quindici previsti in origine). 

Le prestazioni

L'istituto conferma che il Fondo eroga quattro tipi di prestazioni di sostegno al reddito: 1) gli assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; 2) le prestazioni integrative della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); 3) la stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea; 4) nonchè gli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Assegno ordinario

L'Inps precisa che la domanda di assegno ordinario, a seguito dei nuovi accordi sindacali, non deve essere preceduta da comunicazione preventiva di consultazione con la parte sindacale per gli eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la contrazione o la sospensione temporanea delle attività produttive. Negli altri casi, invece, ai fini istruttori della domanda di assegno ordinario, il datore di lavoro dovrà produrre una copia del verbale di consultazione con la parte sindacale, anche in caso di mancato accordo, firmato da tutte le associazioni sindacali.

All'interno del documento l'Inps specifica, inoltre, che l'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni di assegno ordinario e in secondo luogo su quelle relative alle prestazioni integrative alla NASpI, di assegno straordinario e di formazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario non può superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione (il cd. tetto aziendale). In caso di fruizione dell'assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. 

Prestazioni integrative della Naspi

I chiarimenti principali riguardano però le prestazioni integrative della Naspi. L'Istituto ricorda, infatti, che il Fondo provvede all’erogazione di prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione NASpI, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 22/2015. In tali casi, cioè, il lavoratore può cumulare l'indennità Naspi con una ulteriore prestazione integrativa garantita dal Fondo settoriale. 

L’erogazione della prestazione avviene ad integrazione, sia nell’importo che nella durata, dell’indennità di disoccupazione NASpI ed è, quindi, sempre subordinata al riconoscimento dell’indennità stessa. La prestazione integrativa provvede ad assicurare: 1. per tutta la durata di percezione dell’indennità NASpI: l’importo della NASpI spettante al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili; 2.  al termine del periodo di percezione dell’indennità NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi: la sola prestazione integrativa di importo pari all’importo della NASpI spettante al lavoratore per i primi tre mesi maggiorato di 173 euro mensili.

La prestazione, inoltre, può essere erogata in forma anticipata in caso di opzione per l'incentivo all'autoimprenditorialità a condizione che analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall’Inps con riferimento all’indennità NASpI.

Anche la prestazione integrativa viene erogata in conformità al principio dell’automaticità delle prestazioni (dunque anche in assenza del completo assolvimento del versamento contributivo da parte del datore di lavoro), entro però il limite delle risorse già acquisite al Fondo; l’esame delle domande, che devono essere presentate esclusivamente per via telematica in esito all'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali, verrà svolto successivamente all’esame delle domande di assegno ordinario. Nei confronti delle prestazioni integrative non opera il c.d. tetto aziendale, che prevede che le prestazioni siano erogate in misura proporzionale alla contribuzione dovuta dal singolo datore di lavoro. Pertanto ciascun datore di lavoro potrà accedere alle prestazioni medesime senza limiti di importo. 

In caso di accesso alla prestazione integrativa è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e per l’intera durata di fruizione, del versamento di un contributo straordinario mensile nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori interessati.

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Documenti: Circolare Inps 160/2017; Dm 86985/2015; Dm 97510/2016 

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