Somministrazione di lavoro, Gli incentivi economici vanno all'impresa utilizzatrice

Vittorio Spinelli Sabato, 02 Giugno 2018
Lo ha precisato il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello formulato dall'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro. In caso di somministrazione di lavoro l'incentivo occupazionale spetta solo ne ha titolo l'impresa utilizzatrice.
Gli incentivi per l'assunzione seguono l'impresa utilizzatrice della manodopera. Se è prevista la condizione dell'incremento occupazionale, infatti, essa va verificata sulla forza lavoro occupata in media dal datore di lavoro che affitta la manodopera. E' quanto ha chiarito il ministero del lavoro nell'interpello numero 3/2018.

Al dicastero di Via Veneto era stato chiesto dall'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro la corretta interpretazione delle lettere e) ed f) dell'art. 31 del dlgs n. 150/2015 relativamente alla possibilità di fruire di agevolazioni in caso di assunzione di lavoratori da somministrare. L'associazione chiedeva, in particolare, se la condizione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro occupata mediamente (lett. f), dove prevista, andasse riferita all'impresa utilizzatrice (cioè all'azienda che utilizza la manodopera) o all'agenzia per il lavoro (cioè l'agenzia che affitta la manodopera), fermo restando la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina incentivante.

Il chiarimento ministeriale

Il documento ministeriale chiarisce due aspetti. Prima di tutto il Ministero precisa che la lettera e) dell'art. 31 del citato decreto legislativo 150/2015 espressamente prevede che «con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso d'incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio è computato in capo all'utilizzatore». Il Ministero spiega, pertanto, che, per quanto l'agevolazione venga materialmente fruita dall'agenzia per il lavoro, il beneficio economico derivante dall'agevolazione (nel caso di specie l'interpello riguardava la fruizione di sgravi contributivi per l'assunzione di giovani) deve essere trasferito sull'impresa che impiega il lavoratore mediante una riduzione del costo pagato per la sua somministrazione.

Per quanto riguarda la spettanza del beneficio che, come noto, è legato ad all'accertamento dell'incremento occupazionale netto il ministero ribadisce quanto già affermato nell'interpello n. 23/2016, con riferimento alle assunzione agevolate di lavoratori disabili in somministrazione. In particolare il calcolo dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro «deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell'Unita di lavoro Annuo - Ula».

In definitiva il Ministero precisa che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti debba essere riferita all’impresa utilizzatrice (e non all'impresa di somministrazione), al fine di ottenere i benefici economici legati all’assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.

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