I nuovi limiti quantitativi alla somministrazione di Lavoro a termine

Valerio Damiani Giovedì, 08 Novembre 2018
I chiarimenti in una Circolare del Ministero del Lavoro. E' previsto un periodo transitorio con riferimento ai contratti stipulati entro l'11 Agosto 2018.
Dal 12 Agosto 2018 il ricorso alla somministrazione di lavoro a termine deve rispettare nuovi e precisi paletti di natura quantitativa. Lo precisa, tra l'altro, il Ministero del Lavoro con la Circolare numero 17/2018 a seguito dell'entrata in vigore del decreto dignità (dl 87/2018).

Fino all'11 agosto, il numero di contratti a termine possibile è pari al 20% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato al 1° gennaio (la contrattazione può fissare tetti diversi), con possibilità di un'assunzione a termine per i datori di lavoro fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato. Dal 12 agosto, l'entrata in vigore del Dl 87/2018 ha imposto il rispetto di un ulteriore vincolo in forza del quale il numero di assunzioni a termine e di lavoratori somministrati a termine non può eccedere il 30% degli assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio.

Il secondo tetto si aggiunge al primo già in vigore, per cui, dal 12 agosto, il datore di lavoro/utilizzatore: a) non può fare assunzioni a termine oltre il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato; b) non può eccedere il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato con la somma del numero di lavoratori assunti a termine e di quelli in somministrazione a termine.

La deroga della contrattazione collettiva

L'indicato limite quantitativo può essere derogato dalla contrattazione collettiva che può individuare percentuali diverse, per tenere conto delle esigenze dei diversi settori produttivi. A tal riguardo il Ministero precisa che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta nell’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, sia con riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia a quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine. Pertanto la presenza di un valido contratto collettivo ancorchè previgente al 12 Agosto che preveda un limite quantitativo superiore al nuovo limite legale consente la prosecuzione del rapporto di lavoro in deroga ai nuovi limiti.

Salvi i vecchi contratti

Il documento precisa che il nuovo limite (30%) trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta dal 12 agosto. Tuttavia, qualora l'utilizzatore abbia in essere contratti e somministrazioni a termine per una percentuale eccedente la nuova quota ammessa stipulati prima del 12 agosto, questi rapporti possono continuare fino alla loro iniziale scadenza. In tal caso, però, è fatto divieto di fare nuove assunzioni a termine o di somministrazioni a termine o proroghe di rapporti a termine in corso, fino al rientro nel nuovo limite.

Niente tetto per l'assunzione dei disoccupati

Sono esclusi dal nuovo tetto, le somministrazioni a termine lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che beneficiano da almeno sei mesi dell'indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. In caso di violazione, l'utilizzatore è punito con la sanzione da 250 a 1.250 euro (art. 40 del dlgs n. 81/2015).

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