Stato di disoccupazione, Fissate le nuove regole per l'accertamento

Nicola Colapinto Venerdì, 26 Luglio 2019
Il DL 4/2019 torna a considerare disoccupati coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o autonomo inferiori alla soglia di imponibilità fiscale. Le novità in un documento dell'Anpal.
Per l'accertamento ed il mantenimento dello stato di disoccupazione regole più favorevoli. Se il lavoratore consegue un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro annui o da lavoro autonomo non superiore a 4.800 euro anni non perde lo stato di disoccupazione. Se l'attività svolta è più di una e di diversa tipologia (dipendente e autonomo), lo status viene conservato se con nessun lavoro si ricavano redditi oltre i rispettivi limiti e se, inoltre, con la somma di tutti i redditi non si supera il tetto più alto (8.145 euro). Le nuove regole sono state stabilite dall'Anpal nella circolare numero 1 del 23 Luglio 2019, d'intesa con il ministero del lavoro, pubblicata ieri con cui l'ente recepisce le novità apportate dall'articolo 4, co. 15-quater del Dl 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

L'accertamento dello stato di disoccupazione

Il legislatore con l'art. 4, comma 15-quater, del dl n. 4/2019 ha sanato l'incoerenza scaturita dal dlgs n. 150/2015 (Jobs Act) tra le norme sullo stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (art. 19), quello considerato ai fini del reddito d'inclusione (art. 3, comma 3, dlgs n. 147/2017) e le norme sulla compatibilità della Naspi con i redditi di lavoro dipendente e autonomo. L'intervento normativo del 2015 aveva infatti creato un disallineamento tra lo stato di disoccupazione (per il cui accertamento era richiesta l'assenza di qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito conseguito, unitamente alla DiD, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e il mantenimento degli strumenti di sostegno al reddito (Naspi e ReI) che consentivano, invece, il conseguimento di un reddito inferiore alla soglia di imponibilità fiscale. Con il Dl 4/2019 il legislatore ha corretto l'anomalia coordinando le due disposizioni.

Nello specifico, sono considerati in «stato di disoccupazione» i soggetti che rilasciano la Did (dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro e a partecipare alle misure di politica attiva) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non svolgono attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo; 2) svolgono attività lavorativa ma per redditi da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 del Testo unico imposte sui redditi (dpr n. 917/1986).

Durata della disoccupazione

La durata della disoccupazione, spiega l'Anpal, si computa in giorni: da quello di rilascio della Did fino al giorno antecedente quello della revoca. Ai fini del computo dei 12 mesi per essere qualificato «disoccupato di lungo periodo» è necessaria un'anzianità di disoccupazione di 365 giorni più 1 giorno; parimenti, ai fini del computo di sei mesi di disoccupazione: è necessaria un'anzianità di disoccupazione di 180 giorni più 1. Nel calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della Did, eccetto quelli di sospensione (sono in stato di sospensione il giorno iniziale e il giorno finale di un rapporto di lavoro).

Conservazione stato di disoccupazione

Come accennato, il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la Did) e può conservare tale stato anche svolgendo attività di lavoro, purché ne ricavi un reddito al quale corrisponde un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti. Nel caso di lavoro dipendente, tale limite di reddito esentasse è pari a 8.145 euro annui; nel caso di lavoro autonomo, a 4.800 euro annui. Ai fini della verifica dell'importo per conservare lo status di disoccupazione, il reddito va valutato in termini prospettici: riguarda, cioè, l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre nell'anno un reddito superiore alla prevista soglia. Pertanto, va considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini Irpef (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore). Lo stesso in caso di reddito di lavoro autonomo nel qual caso, inoltre, si segue il «principio di cassa» sia nell'imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute e detraendo anche i contributi versati, se dovuti e se deducibili ai fini Irpef.

Sospensione dello stato di disoccupazione

Da ultimo l'Agenzia precisa i contorni tra i due istituti muovendo dalle previsioni di cui all’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015 secondo il quale lo stato di disoccupazione viene sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. In tal caso la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione come sopra specificato. In sostanza se il lavoratore dipendente consegue un reddito inferiore a 8.145 euro annui, ancorché derivante da un rapporto di durata superiore a sei mesi, conserva lo stato di disoccupazione. Se il reddito è superiore a tale cifra occorrerà distinguere: se la durata del rapporto è inferiore a sei mesi (sia a tempo determinato che indeterminato) lo stato di disoccupazione viene sospeso; se è superiore a sei mesi decade dallo stato di disoccupazione.

Per i lavoratori autonomi, invece, non è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione. Pertanto ove il reddito conseguito sia superiore a 4.800 euro si decade automaticamente dallo stato di disoccupazione fatta eccezione per quei redditi da lavoro autonomo che, per legge, sono sono assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi derivanti da rapporti di collaborazione o derivanti dalla copertura di uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti). In questi casi il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui.

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Documenti: Circolare Anpal 1/2019

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