Visite Fiscali, cambia la reperibilità in malattia nel settore privato

Davide Grasso Venerdì, 22 Gennaio 2016
Un decreto ministeriale introduce, per i lavoratori del settore privato, specifiche ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico.
Anche per i lavoratori dipendenti del settore privato ci saranno specifiche esenzioni alle fasce di reperibilità per le visite mediche domiciliari in caso di malattia. Lo prevede il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento accoglie uno specifico adempimento previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo sulle semplificazioni in materia di rapporto di lavoro in attuazione del cd. Jobs Act. 

Con la misura si estendono le fasce di esenzione dalla reperibilità previste attualmente per i dipendenti del settore pubblico dall'articolo 2 del Dpr 206/2009 al settore privato. In particolare vengono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza e' eziologicamente riconducibile o a patologie gravi che richiedono terapie salvavita (si pensi, in particolare ai malati affetti da insufficienza renale sottoposti a dialisi, i malati oncologici o sieropositivio a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta che abbia determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per centoLe patologie che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Restano esclusi dal perimetro del decreto, e dunque soggetti alla reperibilità, i lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro e i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. L’orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo resta quello previsto dal Dm 15 luglio 1986 cioè dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

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Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 Gennaio 2016

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