Con la misura si estendono le fasce di esenzione dalla reperibilità previste attualmente per i dipendenti del settore pubblico dall'articolo 2 del Dpr 206/2009 al settore privato. In particolare vengono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza e' eziologicamente riconducibile o a patologie gravi che richiedono terapie salvavita (si pensi, in particolare ai malati affetti da insufficienza renale sottoposti a dialisi, i malati oncologici o sieropositivi) o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta che abbia determinato una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento. Le patologie che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Restano esclusi dal perimetro del decreto, e dunque soggetti alla reperibilità, i lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro e i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. L’orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo resta quello previsto dal Dm 15 luglio 1986 cioè dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 Gennaio 2016