Voucher, Il nuovo contratto di lavoro occasionale partirà il 10 Luglio

Valerio Damiani Venerdì, 23 Giugno 2017
Per i nuovi voucher partenza prevista il 10 luglio. Il governo, con una nota dell’ufficio stampa, ha comunicato che l’Inps metterà online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro a breve. 
 I nuovi voucher decolleranno il 10 luglio. Lo ha annunciato il governo, con una nota dell’ufficio stampa, in cui ha illustrato che l’INPS emanerà entro il 30 giugno una circolare per illustrare le nuove procedure e varerà il 10 luglio la piattaforma telematica che non consentirà, a questo riguardo, l’insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari. Per contrastare questi comportamenti la nuova procedura richiede più informazioni e soprattutto, come spiegato ieri da Palazzo Chigi, una volta che il committente avrà comunicato un previsto utilizzo del lavoro occasionale, il lavoratore a sua volta potrà entrare nella piattaforma informatica e confermare di aver svolto l’attività. In questo modo non sarà possibile per il committente annullare la prestazione successivamente. Un’altra contromisura prevede verifiche specifiche nei confronti di quei committenti che annulleranno troppo spesso le prestazioni di lavoro occasionale notificate in precedenza. 

La manovra bis, nel reintrodurre lo strumento del lavoro occasionale, ha infatti apportato alcune modifiche di rilievo rispetto alla vecchia disciplina. Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore). L'intera operazione si svolgerà tramite una piattaforma online dell'Inps sulla quale dovranno registrarsi gli utilizzatori (e versare la la relativa provvista economica per lo svolgimento della prestazione) e i prestatori. 

La tracciabilità delle nuove prestazioni di lavoro occasionale

Per quanto riguarda le imprese, il settore no profit ed i professionisti, ai fini della tracciabilità l’utilizzatore sarà tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni (regole specifiche valgono per il settore agricolo): a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Di nuova introduzione è però l’avviso al prestatore, mediante sms o posta elettronica, della notifica effettuata dal datore.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore dovrà comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza l'INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. 

Le sanzioni

Si irrobustiscono, infine, anche le sanzioni. In caso di superamento del limite di importo annuo di 2.500 euro nei confronti del prestatore o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Inoltre in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione senza, peraltro, che l'utilizzatore possa avvalersi della procedura di diffida.  

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