Resta ferma, inoltre, la facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensile per i pensionati e i dipendenti dell’Inps sulla pensione o sullo stipendio. In questa ipotesi l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario per conto del richiedente.
Per effetto della modifica normativa, l’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno. L’Inps provvederà ad effettuare le trattenute sulla prestazione e il conseguente versamento a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza sulla prima rata/mensilità utile della pensione o della retribuzione, sia per le istanze acquisite prima del 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, sia per quelle presentate a decorrere dalla predetta data. Ove l’istanza sia presentata successivamente il 15 ottobre 2019 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
Documenti: Messaggio inps 1662/2019; Messaggio inps 2778/2019