Articolo 18, la reintegra è sempre obbligatoria se il fatto non sussiste

Valentino Grillo Venerdì, 26 Febbraio 2021
La Consulta ha censurato il comma 7 dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori nella parte in cui attribuisce al giudice la facoltà di ristorare il lavoratore con un indennizzo economico onnicomprensivo in luogo della reintegra sul luogo di lavoro.
Il giudice deve sempre ordinare il reintegro nel posto di lavoro se il fatto per il quale il lavoratore è stato licenziato non sussiste. Pertanto anche se il licenziamento è stato intimato per un giustificato motivo oggettivo manifestamente non sussistente il giudice non può ordinare l'erogazione di un indennizzo economico al lavoratore. E' il principio che ha stabilito la Corte costituzionale che questa settimana ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna all'art. 18 della legge n. 300/1970, lo «Statuto dei lavoratori», come riformato dalla legge Fornero n. 92/2012. In attesa del deposito della sentenza, la Consulta ha condiviso la posizione del Tribunale di merito dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, co. 7 della legge n. 300/70 nella parte in cui prevede la «facoltà» e non il «dovere» del giudice di reintegrare il lavoratore licenziato in assenza di giustificato motivo oggettivo.

Disparità di trattamento

La questione riguarda la diversa tutela approntata dall'articolo 18 nella versione in vigore dal 18 luglio 2012 (dopo l'approvazione della Riforma del Mercato del Lavoro del Governo Monti, legge n. 92/2012). Il comma 4 dell'articolo 18 prevede che il giudice debba sempre ordinare la reintegra sul posto di lavoro (più il risarcimento) nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

Analogo rimedio non è previsto invece al comma 7 dell'art. 18 nell'ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in questo caso il giudice può scegliere se disporre la reintegra sul posto di lavoro oppure se condannare il datore di lavoro al pagamento di un indennizzo economico onnicomprensivo confermando il licenziamento. Secondo il Tribunale di Ravenna la facoltà di opzione lasciata al giudice viola la Costituzione perché tratta "in modo ingiustificatamente differenziato  situazioni identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e quello economico". Una differenza di trattamento che è determinata, secondo il Tribunale, da una mera, insindacabile e libera scelta del datore di lavoro di qualificare in un modo o in un altro il licenziamento, cioè come giusta causa o come giustificato motivo oggettivo" pregiudicando così la tutela azionabile dal lavoratore in caso di motivazione manifestamente insussistente.

La decisione

La Corte Costituzionale ha condiviso il ragionamento del Tribunale dichiarando la questione fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che sia irragionevole - in caso di insussistenza del fatto - la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.

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