Assegno di Invalidità, cosa fare se arriva la lettera di indebito per rideterminazione del trattamento minimo

R. Bianchi Lunedì, 21 Gennaio 2019
Il superamento della soglia reddituale stabilito per l’integrazione al trattamento minimo sulle pensioni comporta la formazione di un indebito pensionistico
Come è noto l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica concessa a quei lavoratori (dipendenti ed autonomi) la cui capacita lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di un infermità fisica o mentale. Talvolta se il pensionato percettore dell’assegno rimane al di sotto di un determinato limite di reddito annuale e l’importo dell’assegno non sia è sufficiente a garantire una vita dignitosa, l’INPS eroga la c.d. integrazione al trattamento minimo. Tale integrazione è fissata in 513,01 € per l’anno 2019 e non segue le regole della generalità degli altri trattamenti minimi sulle pensioni dell'articolo 6 della legge 638/1983, ma ad essa è applicata la legge 222/1984 art.1 comma3.

Purtroppo però può succedere che il pensionato percettore dell’A.O.I. integrato al trattamento minimo, superi i limiti di reddito stabilito percependo perciò un importo superiore rispetto a quanto dovuto.

Cinzia, per esempio, pensionata sola titolare di A.O.I integrato al minimo dal Luglio 2016, a seguito di controlli INPS, si è vista recapitare una lettera di indebito riportante l’importo percepito indebitamente suddiviso per gli anni 2016,2017,2018 seguito dalla dicitura “rideterminazione dell’integrazione al trattamento minimo”.

Questo, nella generalità dei casi, accade perché in fase di presentazione di domanda di A.O.I. vengono comunicati dei redditi per l’anno in corso che possono poi essere più alti negli anni a venire. Cinzia infatti aveva dichiarato un reddito per l’anno 2016 (anno di presentazione della domanda) pari a 6652€ che gli permette di avere un integrazione di € 88,07€ in quanto l’importo a calcolo dell’assegno era di 413,82€.

L’indebito pensionistico è scaturito quando nell’ anno 2017 la situazione reddituale della pensionata è aumentata, per la percezione di un affitto immobiliare mensile di circa 600€. Non avendo fatto nessuna comunicazione all’INPS, relativamente all’aumento reddituale, essa continuava a percepire anche l’integrazione sulla pensione. Nel 2018, però, quando la pensionata a presentato la dichiarazione dei redditi, l’INPS si è accorta del reddito aggiuntivo facendo partire l’indebito per gli anni 2016,2017,2018 per un totale di €2696,81.

Infatti con quel reddito aggiuntivo essa sforava il limite di reddito per l’anno 2017 e 2018 rispettivamente di € 11.649,82 e € 11.7780,00. È sempre bene però far controllare le lettere di indebito, infatti pur avendo ragione, l’INPS aveva imputato come non dovuto anche l’anno 2016, anno in cui però la pensionata risultava soddisfare il requisito reddituale. In dette circostanze è opportuno presentare domanda telematica di ricostituzione reddituale indicando per gli anni 2016,2017,2018 i redditi effettivamente percepiti e chiedendo di annullare l’indebito per il solo anno in cui l’integrazione era dovuta.

Cosi facendo la pensionata è riuscita a recuperare 572,46€ i quali sono andati a sottrarsi dall’indebito totale di 2696,81€. Si specifica che il ricorso amministrativo deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di indebito. Si ricorda inoltre che l’indebito può essere rateizzato tramite bollettino postale o trattenuta diretta sulla pensione, ove possibile in modo da risparmiare il pagamento per l’ufficio postale.

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