Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

La Campania è la prima regione in Italia ad aver firmato i decreti che concedono la cassa integrazione in deroga per l'anno 2014.

L'Assessorato al Lavoro della Regione Campania ha inviato all'Inps i decreti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga per il 2014 per i lavoratori ammessi al beneficio il 28 febbraio scorso.

I lavoratori che potranno fruire della cassa integrazione in deroga sono in totale 3488 distribuiti in 88 aziende nelle cinque province della Campania. Nella provincia di Avellino i lavoratori beneficiari sono 699 spalmati in 13 aziende; nella provincia di Benevento i beneficiari sono 113 lavoratori in due aziende; a Caserta 437 in 18 aziende; a Napoli 1752 in 43 aziende; a Salerno 487 in 12 aziende.

La Regione ha stanziato 27 milioni di euro per far fronte all'emergenza occupazione ed ulteriori decreti saranno pubblicati la prossima settimana; tra i beneficiari dei provvedimenti compaiono anche i lavoratori Irisbus oggetto di un precedente accordo firmato tra Regione e governo.

La Regione Campania è la prima in Italia ad aver autorizzato l'erogazione dei trattamenti in deroga per il 2014. L'Assessorato al Lavoro della Regione la settimana scorsa aveva anche pubblicato i primi decreti per la fruizione della mobilità in deroga.

Il Pd rispolvera la proposta Damiano per introdurre premialità e penalità per i lavoratori tra i 62 e i 70 anni di età.

Tra le varie riforme in materia previdenziale che potrebbero nei prossimi tempi vedere la luce verde c'è quella legata all'introduzione dei cosidetti pensionamenti flessibili. La riforma si basa sulla proposta di legge presentata il 30 aprile 2013 alla Camera dei Deputati firmata, tra l'altro, dagli onorevoli Damiano, Baretta e Gnecchi e viene oggi riproposta dal Partito Democratico al governo Renzi come base per un intervento volto a risolvere i nodi della Riforma Fornero del 2011. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.

In pensione a 62 anni e 35 di contributi - La proposta di legge prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, le lavoratrici e lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) che hanno raggiunto i 62 anni di età che abbiano maturato un' anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere a forme di pensionamento flessibili sempre che l'importo dell'assegno pensionistico, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. 

Nel documento si specifica anche che per la determinazione dell'importo della pensione si consideri l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, e si applichi una riduzione o una maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo a seconda che l'età del pensionando sia inferiore o superiore ai 66 anni (ed in funzione dei contributi versati). 

Le penalità e la premiazione - In pratica viene previsto un sistema di penalizzazioni e di premialità a seconda se il lavoratore scelga di cessare l'attività lavorativa prima dei 66 anni o dopo 66 anni entro comunque un range che va dai 62 anni ai 70 anni. Il taglio massimo sull'importo pensionistico è pari all'8% per cento per i lavoratori che decidono di uscire con 62 anni e 35 di contributi e man mano si riduce del 2 % l'anno fino ad annullarsi all'età di 66 anni. Analogamente, qualora il lavoratore decidesse di rimanere sul posto di lavoro oltre i 66 anni subirebbe un incremento dell'assegno pensionistico del 2% l'anno sino ai 70 anni. Pertanto il beneficio massimo conseguibile sarà dell' 8% per cento in corrispondenza dei settant'anni. 
Le penalizzazioni e le premialità si applicano sulle anzianità maturate con il sistema retributivo (dunque sulle anzianità maturate sino al 31.12.2011 per chi era nel sistema misto o sino al 31.12.95 per chi ne era rimasto escluso).

In pensione con 41 anni di contributi - Inoltre per le lavoratrici e lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva viene concessa la possibilità di accedere alla pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica e senza incorrere in penalizzazioni. 

Stima di Vita - La proposta congela inoltre, almeno per un anno, il prossimo scatto della stima di vita (pari a 4 mesi) previsto dal prossimo 1° Gennaio 2016. Nel documento si specifica infatti che fino al 31 dicembre 2016 l'incremento delle pensionistica dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di 3 mesi complessivi.

La proposta Damiano è stata tuttavia bocciata lo scorso anno per ragioni di copertura finanziaria. Ora però con il nuovo governo Renzi i firmatari dell'originario progetto di legge sono tornati alla carica e hanno chiesto al Premier di ritararla fuori dal cassetto.

In talune circostanze anche laddove il ricovero del figlio avvenga a tempo pieno presso la struttura ospedaliera o in case di cura private che assicurano l'assistenza continua, è possibile riconoscere al genitore lavoratore dipendente il diritto a fruire dei congedi straordinari retribuiti. 

La legge infatti esclude attualmente la possibilità di fruire del congedo straordinario retribuito qualora il familiare risulti ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o in case di cura private. Eppure la regola è soggetta ad un temperamento in talune circostanze. Vediamo quali.

In primo luogo la fruizione del congedo straordinario retribuito può essere concessa quando il disabile sia un minore che ha bisogno che il genitore stia fisicamente a lui vicino e faccia dunque parte sostanzialmente di un piano terapeutico volto alla riabilitazione del minore. Una ulteriore circostanza si ha quando il disabile è in uno stato vegetativo o in una situazione terminale oppure se deve uscire dal ricovero perchè è stato autorizzato a svolgere visite e terapie esterne. Infine il congedo straordinario può essere ulteriormente concesso quando sia la stessa struttura sanitaria in cui è ricoverato il minore a richiedere la presenza del genitore. 

In tali circostanze il genitore è sempre ammesso alla fruizione del congedo straordinario. Il beneficio può essere concesso fino massimo di due anni di assenza dal lavoro e può essere fruito sia in un unico periodo che frazionato in più momenti in base alle esigenze dell'assistito. Se i figli in condizione di grave disabilità sono due il genitore però può avere diritto ad un solo congedo. Il congedo in altri termini resta sempre unico in quanto non può essere raddoppiato in modo che il genitore fruisca di un periodo di assenza dal lavoro per 4 anni.

Il genitore può comunque assistere i due figli prendendo nel complesso un anno per uno e un altro anno per l'altro figlio; o comunque può stabilire una diversa ripartizione secondo l'effettiva necessità dei disabili e dei familiari. Tuttavia resta sempre insuperabile il tetto dei due anni. 

Solamente laddove il genitore che ha già fruito del congedo per un figlio venga a mancare o diventi egli stesso invalido l'altro genitore, sempre che rispetti le condizioni richieste dalla legge, può usufruire di un periodo intero di congedo per il secondo figlio raggiungendo 4 anni complessivi di congedo.

La nuova tassa farà aumentare l'imposta sulle seconde case fino a 200 euro in più l'anno nelle maggiori città come Roma e Milano. 

Non c'è niente da fare. Anche il nuovo anno riserva ai contribuenti italiani una nuova stangata che potrebbe costare per un'abitazione media di categoria catastale A2 un aggravio di costo fino a 200 euro. Nelle grandi città per un alloggio medio potrebbero doversi pagare tra i 140 e 160 euro in più. E' l'effetto dell'ultima norma contenuta nel Decreto Salva Roma che ha concesso ai sindaci la possibilità di aumentare ulteriormente le aliquote sulla Tasi.

Ma il colpo peggiore, almeno sulla carta, potrebbe arrivare in quelle città medie che fino al 2013 non avevano aumentato le tasse sugli alloggi a loro disposizione. Per esempio Pordenone e Bolzano  potrebbero registrare aumenti fino a 500 euro l'anno secondo le prime stime effettuate dalla Cgia di Mestre

Il decreto salva Roma ha infatti nuovamente cambiato le regole in materia di imposta comunale sui servizi indivisibili, la Tasi, prevista originariamente dalla legge di stabilità. Nel decreto infatti si concede la facoltà ai Comuni, non l'obbligo, di aumentare le aliquote complessivamente dello 0,8 per mille al fine di finanziare le detrazioni sull'abitazione principale.

La Tasi di fatto è una reintroduzione, seppur mascherata, dell'Imu per la prima casa: la legge di stabilità prevedeva per l'abitazione principale un'aliquota pari allo 0,25 per cento calcolata sulla sulla stessa base imponibile prevista per l'IMU. Per le altre tipologie immobiliari, dove la vecchia Imu rimane in vigore, la legge di stabilità prevedeva che la somma tra Imu e Tasi non potesse superare il tetto massimo del 1,06%. 

Con il salva Roma i comuni hanno tempo sino ad aprile per stabilire se applicare del tutto o solamente in parte l'aumento dell'aliquota che è stato loro reso possibile. La decisione ultima quindi spetterà ai sindaci che potranno far salire l'aliquota massima allo 0,33% per l'abitazione principale oppure aumentare il prelievo sugli altri immobili portandolo sino al 1,14 per cento; i comuni potranno anche scegliere una via di mezzo aumentando per esempio solo dello 0,4 per mille l'aliquota sulle abitazioni principali è di un altro 0,4 per mille l'aliquota sulle seconde case e gli altri immobili.

E' chiaro che oggi è presto per conoscere le decisioni anche se non ci vuole molto per capire che i comuni non si lasceranno scappare questa possibilità: difficilmente i comuni riusciranno a rinunciare ad un incremento delle aliquote per finanziare i bilanci disastrati. Anche perché sarà difficile riuscire a controllare nei fatti la corretta destinazione delle risorse aggiuntive derivanti dall'aumento delle aliquote. L'extra-gettito dovrà essere destinato infatti a finanziare le detrazioni per l'abitazione principale, ad esempio i comuni potrebbero  immaginare l'introduzione di una detrazione base ed eventualmente una maggiorazione della detrazione in presenza di figli conviventi come avveniva per l'Imu; ma i controlli sulla destinazione dell'extra-gettito non saranno facili.

Le nuove tasse sulla casa

La Tari - La Tari è la tassa sui rifiuti. Viene determinata a seconda della tipologia di immobile residenziale o non residenziale. Per gli immobili abitativi si tiene conto, oltre che della superficie dell'alloggio, anche del numero di persone che lo abitano, per i non residenziali invece oltre alla grandezza si considera l'attività che viene svolta al suo interno. La tassa penalizza in particolare le famiglie numerose e i pubblici esercizi. 

La Tasi - La Tasi è il nuovo tributo sui servizi indivisibili. Viene utilizzata per coprire i costi comunali come l'illuminazione e la sicurezza. La base di calcolo è la medesima dell'Imu e quindi per le abitazioni si aumenta la rendita catastale del 5 per cento e la si moltiplica per 160. Per il 2014 l'aliquota massima per le abitazioni principali è dello 0,25%, per gli altri immobili la Tasi viene sommata all'Imu e l'aliquota massima può raggiungere l'1,06%. Il decreto salva Roma concede la facoltà ai sindaci di incrementare l'aliquota di un ulteriore 0,8 per mille. 

Iuc - La iuc è l'acronimo di imposta unica comunale ed è la somma di Tasi e Tari. La Iuc non è necessariamente in capo ad un solo contribuente visto che la Tasi viene pagata in gran parte dal proprietario dell'abitazione mentre la Tari è pagata da chi occupa l'immobile. I comuni possono stabilire in quante rate deve essere pagata fermo restando che devono esserci almeno due rate. Va lasciata inoltre la possibilità di saldare in unica soluzione entro il 16 giugno.

23 mila lavoratori attendono la pubblicazione del quinto decreto di salvaguardia in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 147/2013

I lavoratori salvaguardati ai sensi dell'ultimo intervento contenuto nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. della legge 147/2013) attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo. Il decreto è stato già firmato dall'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini. Il provvedimento dovrà specificare le regole per la fruizione del beneficio ed indicare, termini e modalità per presentare la domanda.

Le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie. 

Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi. 

L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione. In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195).

Nello specifico i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

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