Sergey

Sergey

Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Per i lavoratori a progetto l'Inps predispone il nuovo modello di domanda. Reddito a 20.220 euro.

Da quest'anno l'indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori a progetto sarà più facile da richiedere. Il requisito della disoccupazione pari a 2 mesi potrà essere infatti autocertificato secondo quanto stabilito dall'Inps nel messaggio 2999/2014. 

Ai sensi della legge 92/2012, dal 1° gennaio 2013 l'indennità è prevista in favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto non titolari di reddito di lavoro autonomo che risultino iscritti in via esclusiva presso la gestione separata INPS. 

I Requisiti - I requisiti per ottenere l'una tantum nel 2014 sono i seguenti:  a) aver operato nell'anno 2013 in regime di monocommittenza; b) aver ottenuto nel 2013 un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 20.220 euro, importo rivalutato per effetto della variazione ISTAT del 1,1%; c) essere stati in condizione di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi nel corso dell'anno 2013; d) avere accreditate almeno tre mensilità presso la gestione separata inps nel corso del 2013 oppure, per il 2014, avere almeno una mensilità accreditata in tale gestione.

Il modello per la presentazione della domanda - Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 31 dicembre anche se si trovano in costanza di rapporto lavorativo. Inoltre qualora il requisito contributivo pari ad almeno un mese viene perfezionato nel dicembre di quest'anno, la presentazione della domanda potrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2015. Il nuovo modello co. co. Pro 2014 cod SR 140 è disponibile sul sito internet nella sezione modulistica dell'Inps.

L'indennità - Si ricorda che l'importo dell'indennita' è pari al 7 per cento del minimale annuo di reddito previsto in favore degli Artigiani e commercianti moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contributi. La percentuale del 7 per cento è valevole solo per il triennio 2013-2015, successivamente scenderà al 5 per cento.

Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, offrirà a Bruxelles l'impegno dell'Italia per interventi strutturali in cambio dello scongelamento di somme per gli investimenti.

Il check up sui conti pubblici sarà verosimilmente concluso entro metà Aprile quando il neo ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan dovrà inviare a Bruxelles il Def con un piano nazionale di riforme. Il neo ministro dell'Economia vuole comprendere innanzitutto quali sono gli spazi di manovra per l'anno in corso. Per farlo dovrà verificare le risorse che possono essere impiegate per ridefinire un nuovo quadro economico per l'Italia.

La partita che gioca il Ministro è quella di presentarsi all'Ue con la proposta di uno scambio: impegno dell'Italia su interventi economici di carattere strutturale (in primis privatizzazioni, riduzione della spesa pubblica e riforma fiscale e del mercato del lavoro) in cambio di uno "sblocco" di risorse per gli investimenti.

Tra gli interventi proposti al primo posto c'è un forte intervento sul cuneo fiscale oggetto, da tempo al centro della campagna del neo premier Matteo Renzi. Purtroppo però ancora ad oggi non si conoscono ancora le risorse che potrebbero essere effettivamente assegnate al tema: il difficile compito è nelle mani del commissario straordinario Carlo Cottarelli che da diversi mesi ormai sta effettuando un intervento di ricognizione sulla spesa pubblica improduttiva.  

Padoan e il nuovo ministro del lavoro, Giuliano Poletti, sono comunque concordi nell'importanza di diminuire la pressione fiscale sul lavoro con una particolare attenzione per i redditi bassi e per le imprese che reinvestono gli utili. Il tutto nell'ottica di spronare la crescita e di innescare un circolo virtuoso che possa spingere nuove assunzioni e creare nuovo reddito disponibile per le famiglie.

Così come tassare maggiormente patrimoni e rendite finanziarie e allo stesso tempo rendere più facile le assunzioni incentivando il lavoro stabile. E' questo del resto il programma del Jobs Act la cui  declinazione dovrà essere effettuata nei prossimi mesi dal titolare del Dicastero di Via Veneto.

Il riscatto consente di recuperare periodi di vuoto contributo utili per accedere alla pensione con le nuove regole Fornero.

Con il riscatto si possono recuperare diversi vuoti contributivi presenti nella vita lavorativa di chi si accinge ad andare in pensione con le nuove regole. Ad esempio possono essere utilizzati i periodi derivanti da un lavoro svolto all'estero e, soprattutto, i corsi di studi universitari e post-universitari.

Il riscatto è sempre una procedura a titolo oneroso che si perfeziona con il pagamento di un importo pari agli oneri che l'Inps si assume con il riconoscimento di quei periodi in cui la legge consente al lavoratore pensionato di coprire periodi contributivi scoperti. L'onere è tuttavia deducibile fiscalmente dal reddito e ciò contribuisce a rendere maggiormente vantaggiosa la procedura.  

I contributi da Riscatto - I contributi derivanti dal riscatto sono utili sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura dell'assegno pensionistico. Inoltre essendo la contribuzione da riscatto equiparata a quella effettiva, i contributi in esame possono essere utilizzati anche ai fini dell'accesso alla pensione anticipata. In questo caso, però, non sono utili ad escludere le penalizzazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età (ad eccezione della contribuzione accreditata ex articolo 13 della legge 1338/62).

La deduzione fiscale - La deducibilità fiscale può essere utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi e può essere fruita attraverso il modello 730 per i lavoratori dipendenti, oppure nel riquadro RP del modello di dichiarazione Unico. Qualora il beneficiario della detrazione fiscale non abbia un reddito personale, come ad esempio nell'ipotesi di giovani privi di occupazione, il contributo può essere detratto in una misura pari al 19 % dai soggetti verso cui il riscattante risulti fiscalmente a carico. 

Il beneficio è utile laddove sia il genitore a pagare, ad esempio, l'onere del riscatto del corso di laurea del figlio privo di redditi personali.

I periodi oggetto di riscatto - Possono essere riscattati diversi vuoti di contribuzione nel corso dell'attività lavorativa. In particolare possono essere riscattati il periodo di lavoro non coperti da contribuzione; i periodi lavorati all'estero (qualora ad esempio non sia possibile ricorrere alla totalizzazione estera); i corsi di laurea o di dottorato di ricerca (ma solo per la durata legale del corso di studi); il congedo parentale; i periodi di sospensione o di interruzione del rapporto lavorativo; i periodi di non lavoro tra un rapporto e l'altro o di formazione e tirocinio; il servizio civile. 

I requisiti - Per conseguire il riscatto l'interessato deve poter far valere almeno un contributo effettivamente versato nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto prima della data della domanda. Per le domande di riscatto della laurea presentate a partire dal 1° gennaio 2008 la facoltà può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Inoltre i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto non solo presso il fondo verso cui è diretta la domanda di riscatto ma anche negli altri regimi previdenziali. 

Il costo - Il costo dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare pari alla retribuzione media dell'interessato degli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda moltiplicata per l'aliquota di computo della gestione pensionistica in cui si presenta la domanda. In caso di giovane inoccupato si utilizza il reddito minimo annuo convenzionale pari a 15.516 euro per l'anno 2014 (il livello minimo imponibile annuo per gli artigiani e commercianti).

Tale regola si applica se i periodi da riscattare si collocano successivamente al 31 dicembre 1995: l'importo della somma da versare verrà determinato attraverso il calcolo contributivo. Qualora invece i periodi da riscattare siano temporalmente antecedenti al 31 dicembre 1995, il calcolo dell'onere è effettuato attraverso il sistema retributivo. Ciò comporta un sistema più complesso legato a diversi fattori quali l'età, il sesso, le retribuzioni percepite negli ultimi anni e l'entità del periodo da riscattare. In ogni caso riscattare tali periodi sarà più oneroso per l'interessato.

Dunque, qualora i periodi riscattabili siano successivi al 1996, l'interessato sborsera' una somma inferiore perché basata sulle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda nella gestione da accreditare e sul reddito degli ultimi 12 mesi senza alcun riferimento né all'anzianità contributiva, nè all'età dell'interessato.

Ad esempio per riscattare 4 anni di laurea di un giovane senza occupazione si pagherà 20.481 euro. Il risultato deriva dalla moltiplicazione del reddito minimo annuo convenzionale di 15.516 euro per l'aliquota del 33%. Per un anno di corso l'onere sarà quindi di 5.120,28 euro. Moltiplicati per 4 anni la somma da versare è pari a 20.481,12 euro.

Qualora invece il riscattante sia un lavoratore che ha percepito una retribuzione pari a 24mila euro nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, l'onere salirebbe a 31.680 euro (24mila x 33% x 4 = 31.680).

 

I dipendenti statali e pubblici che abbiano raggiunto i requisiti pensionistici entro l'anno 2011 e hanno perfezionato i 65 anni di età, dovranno andare in pensione forzatamente e senza possibilità di ripensamenti salvo che l'amministrazione di appartenenza non gli conceda, ma ormai è solo una remota possibilità, il trattenimento in servizio fino a 67 anni.

Molti alti funzionari e dirigenti vivono infatti pensionamento come un dramma da ritardare il più possibile. Ma tra le varie norme e regole che si sono susseguite in questi ultimi anni chi ha raggiunto i requisiti entro il 2011, ritenuto fortunato da molti altri, si trova obbligato a lasciare il posto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni di età. 

"Vittime" della novità sono i dipendenti pubblici uomini e donne che hanno raggiunto, entro il 31 12 2011, la quota 96 (cioè i vecchi 61 anni di età e 35 di contributi o i 60 anni di età e 36 di contributi) oppure 40 anni di contributi; e, solo per le donne, 61 anni di età e 20 di contributi. 

Se non sono stati ancora raggiunti i 65 anni di età si può ancora scegliere se rimanere sul lavoro o andare in pensione. Però una volta raggiunti 65 anni di età l'amministrazione pubblica di appartenenza dovrà porre in quiescenza il dipendente. Sempre però tenendo in considerazione che la percezione della pensione sarà posticipata di 12 mesi dalla data del perfezionamento del requisito (restano infatti in vigore le finestre mobili in quanto i requisiti sono stati perfezionati con la vecchia disciplina). Finestra che dovrà essere tenuta in debita considerazione dalla pubblica amministrazione prima di poter procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo.

Le lavoratrici che intendono fruire dell'opzione donna di cui alla legge 243/04, devono mettere in conto una decurtazione dell'assegno di almeno il 25% rispetto a quanto prenderebbero restando al lavoro per altri 4 o 5 anni. 

Dopo la riforma Monti del 2011 è aumentato il numero delle lavoratrici che hanno scelto di accettare una pensione di importo inferiore a quella loro spettante, optando per il sistema di calcolo totalmente contributivo

Fino al 31 dicembre 2015, infatti, le lavoratrici con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi se autonome) con almeno 35 anni di contributi potranno ancora accedere alla pensione in forma anticipata a condizione, però, che la finestra di decorrenza si apra entro tale data. A conti fatti il requisito anagrafico e contributivo dovrà essere quindi perfezionato almeno un anno prima per centrare l'obiettivo della decorrenza. 

L'impatto del calcolo contributivo - Indicativamente, con l'aiuto del Patronato Inca, è possibile stimare l'effetto del diverso sistema di calcolo e dunque la decurtazione a cui le lavoratrici andranno incontro
L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico. 

La penalizzazione, secondo i dati del patronato Inca, è pari a circa il 27-30 % per chi ha una retribuzione annua lorda pari a 30.000 euro; si tratta di lavoratrici che in assenza dell'opzione avrebbero percepito una pensione annua lorda pari a circa 25.000 euro (rimanendo tuttavia in servizio almeno altri 4 - 5 anni). Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo, la pensione annua lorda si riduce a circa 17 mila euro.

La decurtazione sale invece a circa il 36-40% per chi ha avuto una carriera piu' "fortunata", cioè con retribuzioni annue lorde intorno ai 60 mila euro. A fronte infatti di una pensione annua lorda intorno ai 54 mila euro - che si percepirebbe restando sul posto di lavoro sempre per altri 4-5 anni - le lavoratrici vedranno ridursi l'importo del trattamento pensionistico intorno ai 25 - 30mila euro.

I dati diffusi dal Patronato si riferiscono alle lavoratrici nate nel 1956 e 1957, entrate nel mondo del lavoro intorno al 1976/77 e che oggi si trovano quindi ancora in tempo utile per effettuare la "scelta" di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04.

Il sistema di calcolo contributivo - Il metodo contributivo penalizza in maniera maggiore le dipendenti che hanno percepito retribuzioni più elevate rispetto al massimale di retribuzione pensionabile stabilito ai sensi della legge 335/95 (cd.riforma Dini), nei confronti dei lavoratori che sono stati iscritti per la prima volta all'Inps successivamente al 31 dicembre 1995. Il massimale vale circa 100mila euro. Questo valore vieni infatti considerato nel calcolo delle prestazioni finali maturate nel tempo riducendo eventualmente le retribuzioni prese come riferimento.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati