Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la pensione anticipata per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali anche agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia.

Kamsin Anche gli stranieri extracomunitari potranno ottenere la pensione per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali a condizione che siano legalmente soggiornanti nel territorio italiano. E' quanto ha previsto la Consulta con la sentenza n. 22 del 2015. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione (di cui all'articolo 8 della legge n. 66 del 1962) e dell'indennità (di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988) riconosciute ai cd ciechi civili parziali (ovvero con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).

Al riguardo, com’è noto l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che l'assegno sociale e le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse allo straniero titolare della carta di soggiorno e, quindi, che sia legalmente presente sul territorio dello Stato da almeno cinque anni.

La sentenza in questione conferma, quindi, il consolidato orientamento della Corte costituzionale che è già intervenuta sul tema estendendo il diritto a determinate tipologie di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza).

La Consulta ribadisce che nell'ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ove così non fosse, secondo i Giudici, specifiche provvidenze di carattere assistenziale verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente «temporale», del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.

Ma quanto costerà alle casse dello stato questa novella? Secondo la tabella diffusa dall'Inps lo Stato i maggiori oneri derivanti dall'estensione agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno breve del diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali per il periodo 2015-2024 ammonta a circa 9 milioni di euro ed interessa una platea complessiva di circa 1.700 aventi diritto. 

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Zedde

 

Con la conversione del decreto milleproroghe viene fermato per quest'anno l'aumento dei contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata.

Kamsin Le aliquote contributive per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria o pensionati resta fissata al 27,72% per il 2015. Ne' ha dato conferma ieri la Circolare Inps 58/2015 con la quale l'istituto precisa le novità introdotte dal milleproroghe 2015, (il decreto legge 192/2014), il cd. milleproroghe. Nei prossimi due anni l'aliquota salierà di un punto percentuale all'anno e dal 2018 schizzerà a quota 33,72% (in assenza di un nuovo correttivo). 

Restano invece immutate le aliquote per gli altri collaboratori iscritti alla gestione: quest'anno la loro aliquota sarà pari al 30,72% mentre per gli iscritti in via non esclusiva o pensionati pagano il 23,50%.

Ecco dunque come sono state rideterminate le aliquote nella gestione separata negli anni a venire.

Il contributo da pagare sul minimale per il 2015 è dunque pari a 3.653 euro per gli iscritti in via non esclusiva, 4.310 euro per i professionisti con partita iva e 4.776 euro per i collaboratori e le altre figure assimilate. Il minimale risulta fissato a 15.548 euro. 

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E' la denuncia di un dossier Inps: il «fondo volo» pesa sulla fiscalità generale addirittura per il 96%. I cittadini mantengono trai quasi diecimila cassintegrati 152 che prendono da dieci a ventimila euro. Più due che sfiorano i trentamila.

Kamsin Il Fondo speciale per il Trasporto aereo (Ftsa) finisce sotto accusa. Sul sito web dell'Istituto è stata pubblicata una scheda informativa sul funzionamento e i numeri del Fondo, che garantisce prestazioni di integrazione al reddito in situazioni di crisi a una platea potenziale di 150 mila lavoratori del settore, sia di terra che di volo. Le prestazioni erogate dal Fondo sono però d'oro rispetto a quelle di un normale cassintegrato di altre categorie: l'integrazione al reddito è infatti pari all'80% dell'ultima retribuzione e può arrivare fino a 7 anni e superano di frequente spesso gli 8mila euro mensili lordi con punte vicine ai 20mila euro.

Prestazioni del genere se fossero tutte a carico dei fruitori sarebbero accettabili. Ma la scheda Inps dimostra che il 96% delle entrate è garantito dalla fiscalità generale, che contribuisce al Ftsa con un prelievo di 3 euro per ogni biglietto aereo acquistato. «Un prelievo regressivo», sostiene l'Inps, perché è uguale per tutti: dai voli low cost a quelli in classe business. Per il resto, il Fondo è «alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro (0,375%) e dei lavoratori (0,125%) del settore» ma questo versamento è calcolato solo su una parte della retribuzione: «Ad esempio, un pilota che percepisce un salario mensile di 10.000 euro, di cui circa 4000 euro di indennità di volo, versa al Fondo un contributo di 7,5 euro mensili». In caso di sospensione per cassa straordinaria o di mobilità «percepisce 8mila euro mensili tra prestazione integrativa (6832 euro) e prestazione di base (1.168 euro)».

Per capirci, dice l'Istituto di previdenza, il fondo «preleva circa 220 milioni all'anno dai contribuenti, più del finanziamento annuo per la lotta alla povertà attraverso il Sostegno' di inclusione attiva». Per un totale, dal 2007 al 2014, di quasi un miliardo e 400 milioni di euro. Una somma stratosferica. Servita per pagare ai cassintegrati delle varie compagnie aeree in crisi 80% «della retribuzione comunicata dall'azienda all'Inps al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino a un massimo di 7 anni». Il che ha significato il pagamento nel 2012, l'anno di picco, di 4366 assegni mensili superiori ai 2000 euro, 896 superiori ai 5mila, 399 superiori ai 10mila e 35 che sfondavano addirittura i 20 mila euro lordi. Oggi, certo, sono calati. Ma esistono ancora «casi limite in cui la prestazione si avvicina ai 30 mila euro lordi al mese». Cifre da capogiro rispetto al tetto di 1.168 euro previsto per la cassa integrazione dei comuni mortali.

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Mercoledì la sottocommissione ad hoc di Palazzo Madama incontrerà la Rete dei Comitati degli Esodati per esaminare i casi residui e le proposte per un ulteriore intervento.

Kamsin Mentre il governo sta avviando una riflessione su una manutenzione della legge Fornero da realizzare con la prossima legge di stabilità mercoledì prossimo alle 8 e 30 la sottocommissione "Esodati" guidata da Annamaria Parente (Pd) incontrerà a Palazzo Madama la Rete dei Comitati degli esodati. Oggetto dell'incontro sarà la predisposizione di ulteriori meccanismi di salvaguardia con riferimento in particolare a quelle categorie che attualmente sono rimaste escluse dagli attuali sei provvedimenti di tutela.

Che qualcosa si sta muovendo su questo fronte era chiaro già da alcune settimane. La commissione Lavoro del Senato ha creato un Comitato ad hoc sugli esodati che ha già deciso di far scattare in tempi molto stretti un censimento "on line" delle persone prossime alla pensione ma rimaste disoccupate a causa della risoluzione del rapporto di lavoro precedente al gennaio 2012 rimanendo così senza reddito e senza pensione.

Le richieste dei vari gruppi che si sono formati vanno dall'estensione delle attuali tutele sino al 2018 all'inclusione delle categorie che sino ad oggi sono state escluse tout court: ad iniziare dai lavoratori titolari del trattamento edile, di coloro che non hanno potuto siglare accordi con il datore entro il 2011 a seguito del fallimento dell'azienda, alcuni lavoratori e lavoratrici appartenenti ai cd. quindicenni, dei lavoratori con contratti atipici (si pensi ai collaboratori a progetto o ai somministrati).

Anche se sarà difficile che tutte le richieste siano accolte nei giorni scorsi è arrivata però l'apertura da parte di alcuni componenti della Commissione Lavoro dell'altro ramo del Parlamento, ad un intervento che allunghi di un anno (dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017) le tutele previste dalla legge 147/2014 (cd. sesta salvaguardia).

Secondo quanto anticipato da Maria Luisa Gnecchi (Pd) il nuovo intervento, una settima salvaguardia, potrebbe interessare circa 12mila prosecutori volontari, 6100 lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale, 1.700 lavoratori in congedo ex legge 104/1992, 1200 cessati a tempo indeterminato ed 800 lavoratori in mobilità (si veda la tabella sottostante). Per un totale di circa 21-22mila lavoratori.

Circa due terzi di queste posizioni, secondo la Gnecchi, sarebbe coperto tramite la riarticolazione delle vecchie salvaguardie nelle quali si registrano molte eccedenze rispetto ai numeri originariamente previsti. Le posizioni da finanziare ex-novo oscillerebbero tra le 7mila e le 8mila unità portando complessivamente a circa 178.000 il numero dei salvaguardati.

Sullo sfondo resta la manutenzione alla Legge Fornero che il Governo sta avviando, una modifica che dovrebbe sicuramente prevedere un nuovo meccanismo flessibile delle uscite verso il pensionamento (probabilmente con il ricorso al sistema delle penalizzazioni), sempreché arrivi il preventivo via libera da Bruxelles sulla nuova articolazione nel tempo dei risparmi previdenziali che deriverebbe.

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Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm che disciplina l'assegno di 960 euro annui per i nuovi nati. Il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale.

Kamsin Ai nastri di partenza il bonus bebè, il sostegno economico pari a 960 euro annui per incentivare le nascite e adozioni contenuta nella legge di stabilità 2015. Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm e il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dopo 15 giorni.

Il decreto dà tempo 90 giorni per presentare la domanda all'Inps (90 giorni a partire dalla nascita del figlio), domanda che avrà validità per tutto il triennio in cui opera il bonus (negli anni successivi al primo occorrerà ripresentare all'Inps soltanto l'Isee).

La struttura del bonus. L'assegno è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 al fine d'incentivare nascite e adozioni, contribuendo alle spese di sostegno dei figli. Spetta per le nascite e le adozioni avvenute e che si verificheranno dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) in presenza di tre requisiti:
residenza in Italia; possesso da parte del nucleo familiare cui appartiene il genitore che ne fa richiesta di un Isee non superiore a 25 mila euro; quando si tratti di cittadini stranieri, possesso del cosiddetto «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo».

L'importo. La misura dell'assegno dipende dall'Isee della famiglia di appartenenza del genitore che ne fa richiesta. Se l'Isee è inferiore a 7 mila euro l'assegno annuo raddoppia e passa a 1.920 euro per ogni neonato o bambino adottato. Se l'Isee pari o superiore a 7 mila euro (e sino a 25mila) il bonus è di 960 euro per ogni neonato o bambino adottato. Il bonus è erogato mensilmente erogato mensilmente (la rata è di 160 euro nel primo caso e di 80 euro nel secondo. 

L'assegno spetta dal mese di nascita o di adozione del bambino fino al mese in cui spegne la terza candelina, ovvero fino al terzo anno d'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Sull'assegno non si pagano tasse, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo dei genitori che l'intascano.

Domanda entro 90 giorni. L'assegno è corrisposto a domanda, da presentarsi all'Inps. I genitori avranno 90 giorni di tempo per la presentare la domanda per le nascite/adozioni già intervenute e 90 90 giorni dalla nascita/adozione per quelle future. La domanda ha validità triennale (a partire dalla nascita).

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