Esodati, con la sesta salvaguardia si riducono le precedenti tutele

Lunedì, 08 Settembre 2014
Il ddl sulla sesta salvaguardia riduce di 24 mila unità le posizioni risultate in "esubero" e non utilizzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia.

Kamsin Inizierà domani in Commissione Lavoro del Senato la discussione del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Il ddl, come si ricorderà, è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 Luglio alla Camera ed attende ora il via libera definitivo del Senato. Il provvedimento consentirà ad ulteriori 32.100 soggetti di mantenere la vecchia disciplina pensionistica.

L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate, nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia, ma non utilizzate. Al riguardo il ddl riduce, "in considerazione del limitato utilizzo", la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti - disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l'ambito di una categoria di soggetti. Vediamo dunque come verranno ridotti tali contingenti.

La riduzione del contingente della seconda salvaguardia - Il disegno di legge provvede ad una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie - in considerazione, del "limitato utilizzo" - del profilo relativo ai 40mila lavoratori cd. "in mobilità". Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il ddl modifica tale disposizione richiedendo che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del ddl, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell'impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto con la modifica del ddl le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione cambieranno. Se la disciplina attuale richiede solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità, ora, con la modifica sarà richiesta una ulteriore condizione: che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure, se titolari entro i 15 giorni successivi all'entrata in vigore del ddl di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), entro il 31.12.2016. 

Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori in questione e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate.

La riduzione del contingente della quarta salvaguardia - Altre 4 mila unità vengono recuperate attraverso una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie del Dl 102/2013. Si tratta, nello specifico, del contingente destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il ddl dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.

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