Pensioni, il dipendente pubblico va mantenuto in servizio sino alla maturazione dei requisiti pensionistici

Mercoledì, 15 Luglio 2026
La Consulta (sentenza n. 125/2026) dichiara illegittimo il limite rigido dei 70 anni per il personale della scuola. La permanenza in servizio deve adeguarsi all’aspettativa di vita per garantire i mezzi di sostentamento previsti dalla Costituzione.
Il trattenimento in servizio nella Pa deve proseguire sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Che possono anche estendersi ben oltre il 70° anno. In altri termini al dipendente pubblico non può essere imposto di lasciare il servizio se viene a trovarsi, contemporaneamente, privo sia dello stipendio che del trattamento pensionistico.

A stabilirlo in modo inequivocabile è la Corte costituzionale con la sentenza n. 125/2026. Sebbene la pronuncia spieghi i suoi effetti diretti sul solo personale della scuola, il principio di portata generale in essa contenuto promette di ridefinire i contorni del trattenimento in servizio per tutta la pubblica amministrazione, andando a rafforzare la riforma operata dalla recente Manovra 2025 (legge n. 207/2024).

Un simile scenario, infatti, violerebbe in modo diretto il «diritto ai mezzi adeguati di sostentamento» solennemente garantito dall’articolo 38 della Costituzione. Pertanto, l’eventuale età massima di permanenza in servizio non può essere fissata prescindendo dal progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, ma deve necessariamente consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione prima della cessazione effettiva dal servizio.

La questione

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di cassazione, chiamata a decidere sul contenzioso promosso da una dipendente del Ministero dell’Istruzione. La lavoratrice si era opposta al provvedimento con cui l'amministrazione l'aveva collocata a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d’età.

Il comparto scuola prevede infatti un limite massimo rigido di permanenza in servizio fissato a 70 anni d’età, secondo quanto disposto dall’articolo 509, comma 3, del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n. 297/1994). La lavoratrice, una insegnante priva di contribuzione al 31 dicembre 1995 (cd. contributivo puro) si sarebbe trovata priva di stipendio e contemporaneamente senza i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia ordinaria che richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi ed un valore dell'assegno pari ad 1,5 volte l'assegno sociale (da un paio di anno il requisito è stato abbassato ad una volta).

Per questa ragione, la donna chiedeva di poter restare in servizio fino a 71 anni: una soglia anagrafica che, nel sistema puramente contributivo, permette di accedere alla pensione di vecchiaia con appena 5 anni di contribuzione minima senza il rispetto di alcun importo soglia. 

La decisione della Consulta: lo scudo dell'Articolo 38

La Corte costituzionale ha pienamente accolto le ragioni della dipendente. L’articolo 38 della Costituzione, spiegano i giudici costituzionali, pone un limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore ordinario nel disallineare l’età massima di permanenza in servizio nel pubblico impiego rispetto all’età per la pensione.
Già in passato la Corte aveva censurato diverse norme che stabilivano la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro in momenti in cui il dipendente pubblico non avesse ancora maturato il diritto a pensione o, quantomeno, un'altra utilità economica sufficiente a garantirgli una vita dignitosa. Il problema è tornato d'attualità proprio a causa dei continui slittamenti dell'età pensionabile, strutturalmente agganciata agli adeguamenti automatici basati sulle aspettative di vita della popolazione.

Il trattenimento in servizio oltre i limiti ordinamentali rappresenta infatti una legittima eccezione volta proprio a tutelare l'interesse del lavoratore al conseguimento di una "pensione normale". Fissare barriere rigide non correlate all'evoluzione della speranza di vita finisce per tradursi in una misura irragionevole, "potenzialmente inidonea a conseguire lo scopo" di tutela sociale della persona.

L'impatto: cosa cambia per la scuola (e non solo)

La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del Testo Unico della scuola, nella parte in cui – nel prevedere che il personale senza i contributi minimi al compimento dei 65 anni (oggi 67) possa essere trattenuto in servizio – stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre i 70 anni d’età» anziché «non oltre i 70 anni o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita».

Per tutto il comparto pubblico la decisione rafforza l'orientamento, già in parte recepito da alcune Circolari della Funzione Pubblica, che il rapporto di lavoro deve proseguire sino al raggiungimento del primo diritto utile a pensione che potrebbe anche collocarsi oltre il 70° anno di età anagrafica.  

 
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