Fondi di solidarietà Alternativi, Semplificato il versamento della contribuzione figurativa

Davide Grasso Lunedì, 15 Aprile 2019
I chiarimenti in un documento Inps. I fondi di solidarietà alternativi provvederanno direttamente al versamento della contribuzione correlata all'Inps.
Più semplice il versamento della contribuzione correlata in favore dei lavoratori che beneficiano delle prestazioni di solidarietà erogate dai fondi di solidarietà alternativi. Sarà infatti il Fondo e non più il datore di lavoro ad avere  l’onere del versamento della contribuzione correlata, al pari di quanto previsto per gli altri fondi di solidarietà, in modo da evitare che eventuali disattenzioni o inadempienze del datore di lavoro si riverberino sulle prestazioni da corrispondere ai lavoratori. Le indicazioni le fornisce l'Inps nella Circolare numero 53/2019 pubblicata l'altro giorno.

Fondi alternativi

La questione riguarda i fondi di solidarietà bilaterali alternativi regolati ai sensi dell'articolo 27 del Dlgs 148/2015 e attualmente costituiti nel settore dell'artigianato (D.I. 95581/2016) e per la somministrazione di lavoro (D.I. 95074/2016). Tali fondi, a differenza della generalità dei fondi di solidarietà, non sono istituiti presso l’INPS, e sono tenuti per legge ad assicurare almeno una prestazione tra l’assegno ordinario previsto dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 e l’assegno di solidarietà previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 148/2015 allo scopo di tutelare la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per le medesime causali previste in materia di integrazione salariale. La legge prevede, inoltre, che gli stessi fondi possano erogare prestazioni integrative, in termini di importo o di durata, di prestazioni riconosciute dall'ordinamento pubblico in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. prestazioni aggiuntive rispetto alla Naspi) ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i Fondi possono prevedere l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

La misura della Contribuzione correlata

Nelle predette ipotesi di intervento dei Fondi alternativi, è previsto il versamento della contribuzione correlata in favore del lavoratore, utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura della pensione. A tal riguardo il documento Inps precisa che tale contribuzione è computata in base alle modalità previste dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo le quali il valore retributivo da considerare “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento” sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (al pari di quanto avviene in materia di accrediti figurativi nei periodi di godimento dell'integrazione salariale).

Versamento della contribuzione correlata

Per il versamento della contribuzione correlata nei fondi bilaterali alternativi la legge prevede, a differenza di quanto accade nei fondi di solidarietà bilaterali ordinari, che sia il datore di lavoro nei soli casi di erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà, a versare anticipatamente le somme all'Inps, per poi chiedere agli stessi Fondi il rimborso dei versamenti effettuati. Tale previsione di carattere operativo, che prevede l’anticipo all’Istituto della contribuzione correlata alla prestazione da parte del datore di lavoro, può però influire sulla corretta alimentazione del conto assicurativo individuale presso la gestione di iscrizione dei lavoratori beneficiari delle prestazioni erogate dai fondi in oggetto. Nello specifico, infatti, i lavoratori interessati, in presenza di eventuali inadempienze, anche di natura informativa, da parte del datore di lavoro, si espongono al rischio di non vedersi accreditata correttamente la contribuzione correlata sul proprio estratto conto assicurativo.

Pertanto, allo scopo di rafforzare i livelli di tutela previdenziale del lavoratore, l'Inps precisa che si è ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, l’onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo ai fondi di solidarietà alternativi. A tal fine, l'Istituto effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate in analogia a quanto previsto per la gestione della generalità dei fondi di solidarietà, mediante le medesime implementazioni ed in base alle informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce Uniemens, determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo, anche ai fini della rendicontazione. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi provvederanno al riversamento all’INPS delle somme relative alla contribuzione correlata sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dall’Istituto medesimo. Tale impostazione, precisa l'Inps, oltre a consentire un significativo consolidamento della posizione assicurativa dei soggetti che fruiscono delle tutele a sostegno del reddito previste dai fondi di solidarietà, rappresenta altresì una forma di semplificazione delle operazioni di assolvimento degli adempimenti informativi e contributivi da parte dei datori di lavoro.

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Documenti: Circolare Inps 53/2019

 

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