Il pensionato ha diritto al rimborso dell'Irpef pagata sulla pensione restituita all'Inps

Bernardo Diaz Lunedì, 27 Maggio 2019
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un pensionato che si era visto revocata la pensione all'esito di un procedimento giudiziario.
Il pensionato che non deduce nella dichiarazione dei redditi l'Irpef pagata sulla pensione successivamente restituita all'Inps mantiene, comunque, il diritto a chiedere il rimborso diretto all'Agenzia delle Entrate delle imposte indebitamente versate entro due anni dal momento in cui è avvenuta la restituzione delle pensione. E' quanto in sintesi ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12912 del 15 maggio 2019 nella quale i giudici erano stati chiamati a valutare il diniego dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla richiesta di rimborso dell'Irpef pagata su una pensione successivamente restituita all'Inps all'esito di un procedimento giudiziario.

La questione

Il pensionato il 31 Marzo 2006 aveva restituito le somme della pensione indebitamente percepita negli anni 2002-2005 ed aveva prodotto istanza di rimborso diretto all'Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2007 avvalendosi dell'art. 38 del DPR 602/1973. La procedura del rimborso diretto era tesa ad ottenere anche la restituzione della maggiore Irpef pagata negli anni 2002-2005 per via del superamento dello scaglione di reddito determinato proprio dall'erogazione (indebita) della pensione.

L'Agenzia, tuttavia, rigettò l'istanza il 18 Novembre 2009 affermando che l'interessato per recuperare l'Irpef avrebbe potuto esclusivamente ricorrere alla procedura di cui all'articolo 10, co. 1, lettera d) bis del Tuir, i cui termini erano ormai spirati così come la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, consente sin dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la restituzione della pensione di portare in deduzione l'Irpef indebitamente versata su somme restituite dalla base imponibile.

La decisione

La Cassazione afferma la tesi opposta a quella delle Entrate. Secondo i giudici se è vero che, fin dalla dichiarazione dei redditi successiva alla restituzione delle pensioni, avvenuta in data 31/3/2006, il pensionato avrebbe potuto dedurre le somme restituite dal reddito complessivo dichiarato, senza aspettare l'esito dell'istanza di rimborso, non può comunque accogliersi la tesi secondo la quale il pensionato non avendo fatto ricorso alla procedura di cui all'art.10 del Tuir, non avrebbe potuto richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato. In altri termini secondo i giudici nel caso di sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria, nel caso di specie dovuta allo ius superveniens, costituito dal giudicato che ha imposto al percettore la restituzione delle somme, è possibile, in applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/92, chiedere la restituzione delle imposte indebitamente versate entro due anni dal verificarsi del presupposto. Circostanza che nel caso all'esame della Corte era stata pienamente rispettata avendo l'interessato prodotto l'istanza il 27 Luglio 2007 entro i due anni a decorrere dal 31 marzo 2006.

"E' sufficiente rilevare - spiegano i giudici - che l'art. 10, comma 1, lett. d bis, T.u.i.r. riconosce al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile (e cioè, in sostanza, una forma di restituzione per compensazione), con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non preclude affatto il ricorso all'ordinario strumento della procedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza (nella specie, quello biennale stabilito, in via residuale, dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992)". 

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