Pensioni, Dalla sanatoria contributiva possibili effetti sulla misura degli assegni

Martedì, 19 Agosto 2025
I chiarimenti in un documento dell’Inps condiviso con il Ministero del Lavoro. Possibile la riliquidazione della partita pensionistica e della buonuscita.

Le pensioni a carico delle gestioni pubbliche (Ex- Inpdap) potranno formare oggetto di riliquidazione a seguito della sanatoria contributiva contenuta nella legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) sui periodi fino al 31 dicembre 2004. Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 118/2025 in cui spiega che la riliquidazione potrà interessare anche i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto  

La sanatoria

I chiarimenti riguardano le previsioni contenute nell’articolo 1, co. 131 e ss. della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) con la quale il legislatore ha introdotto una sanatoria concernente le omissioni contributive da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Inps per periodi temporali fino al 31 dicembre 2004.

Il legislatore ha previsto che, per sistemare queste irregolarità, sia sufficiente inviare all’Inps i flussi UniEmens/ListaPosPa (cioè, soltanto le denunce contributive, senza effettuare il versamento della relativa contribuzione). Con la procedura le pubbliche amministrazioni possono così regolarizzare i contributi ai dipendenti fino al 31 dicembre 2004, altrimenti prescritti, agevolando le p.a. con l’eliminazione delle sanzioni e del rischio di dover rimborsare all’Inps gli oneri di pagamento di pensioni e buonuscite in caso di denuncia da parte dei lavoratori.

L’operatività

L’Inps precisa, in primo luogo, che la sanatoria interessa solo le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, co. 2 del decreto legislativo n. 165/2001, cioè le amministrazioni statali (es. Ministeri, Università, Scuole), Enti Locali (es. Regioni, Province, Comuni), gli Enti pubblici non economici, camere di commercio eccetera. Sono riguardati i relativi lavoratori dipendenti i cui obblighi assicurativi sono assolti presso le gestioni ex-Inpdap. Sono esclusi, invece, i datori di lavoro di natura privata (es. Enti pubblici economici) ancorché assolvano gli obblighi IVS presso le Gestioni Pubbliche.  

La sanatoria coinvolge le posizioni contributive dei lavoratori:

  • non valorizzate, in quanto non alimentate dalla tipologia di denuncia mensile al tempo esistente o, successivamente, da flussi a variazione Uniemens\ListaPosPA;
  • valorizzate mediante l’inserimento manuale dei dati (solitamente nell’ambito della validazione del conto/certificazione delle posizioni assicurative in prossimità della liquidazione di una prestazione), ma non dai flussi di denuncia esistenti nel periodo di riferimento o, successivamente, da flussi a variazione Uniemens\ListaPosPA.

Effetti sulle pensioni

Le Pa che hanno aderito alla sanatoria, spiega l’Inps, hanno inviato nuove denunce mensili di variazioni dei dati (presenti o meno) delle posizioni contributive dei lavoratori. È possibile che i precedenti dati utilizzati per liquidare prestazioni (pensioni, Tfs, Tfr, etc.) risultino d'importo diverso da quelli delle nuove denunce, comportando variazioni all’importo delle prestazioni. Queste variazioni d’importo (in più o in meno) saranno prese in considerazione solo per le pensioni provvisorie e per quelle definitive per le quali non sia ancora spirato il termine di tre anni (a partire dalla comunicazione all’interessato del decreto di pensione), entro cui l’Inps può ricostituire le pensioni.

Dalla sanatoria può conseguire una riduzione delle pensioni già liquidate. In tal caso, laddove potrà intervenire (cioè per le pensioni liquidate da meno di tre anni), l’Inps ricalcolerà l’esatto importo di pensione spettante. In caso contrario, il pensionato continuerà a ricevere la pensione liquidatagli (anche se d’importo superiore) e l’Inps recupererà i maggiori contributi (l’indebito relativo all’importo maggiorato di pensione) dalla p.a., sia per quanto già erogato (il passato) sia per quanto ancora da erogare.

La procedura può determinare anche una pensione d’importo maggiore rispetto a quanto liquidato. Analogamente al caso precedente l’Inps potrà intervenire solo se la pensione è stata liquidata da meno di tre anni. In tal caso, procederà d’ufficio alla ricostituzione della pensione e alla liquidazione degli arretrati spettanti all’interessato o suoi aventi causa. In caso contrario, qualora sia spirato il termine di tre anni dalla liquidazione l’Inps non potrà ricostituire la pensione, né liquidare gli arretrati.

Buonuscita

La modifica dei dati retributivi può determinare anche la riliquidazione del trattamento di buonuscita (TFS o TFR) ma solo se non sono trascorsi più di cinque anni tra la data di cessazione dal servizio, alla quale vanno sommati i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente oltre i tre mesi a disposizione dell’INPS per gli adempimenti istruttori, e la data di trasmissione dei dati giuridici ed economici da parte dell’Amministrazione pubblica, salvo la presenza di atti interruttivi prodotti dall’interessato.

Ove dalla riliquidazione del trattamento scaturisca una riduzione l’INPS procederà al recupero dell’indebito ai sensi degli articoli 2033 e seguenti del codice civile entro i termini dell’ordinaria prescrizione decennale. Il pensionato/debitore riceverà dall’Istituto una nota di debito nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base dell’accertamento stesso.

Niente prescrizione

L’Inps spiega, infine, che la prescrizione non si applica alla sanatoria. La prescrizione opera, infatti, nei confronti del diritto al pagamento della contribuzione a favore dell’Inps. Per i periodi in argomento l’obbligo contributivo da parte delle pubbliche Amministrazioni risulta comunque assolto, ex lege, mediante la trasmissione delle denunce mensili

Documenti: Circolare Inps 118/2025

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