Opzione Donna, Dentro anche le nate nel 1960. La tavola con le decorrenze

Vittorio Spinelli Venerdì, 25 Gennaio 2019
La proroga è contenuta nel decreto legge sulla quota 100. Ammesse anche le lavoratrici nate nel 1960 (1959 se autonome) che hanno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018.
L'opzione donna viaggia verso un restyling. Il decreto legge approvato la scorsa settimana da Palazzo Chigi ed atteso nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale interviene su quel particolare regime pensionistico riconosciuto in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 che, in deroga ai requisiti pensionistici previsti dalla riforma Monti-Fornero, permette alle sole lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli, scontando questa agevolazione con un calcolo interamente contributivo del trattamento di pensione.

La tavola delle decorrenze

Come si ricorderà questo scivolo di pensionamento, dopo alcuni correttivi tra il 2016 ed il 2017, poteva essere utilizzato delle lavoratrici dipendenti (anche del settore pubblico) e dalle autonome che hanno raggiunto i 57 anni di età (58 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Detto altrimenti il regime era disponibile per le nate entro il 31 dicembre 1958 (1957 se autonome) che abbiano raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31.12.2015.

Il decreto legge definitivo innova la normativa appena richiamata precisando che potranno esercitare l'opzione donna le lavoratrici che compiono 58 anni (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2018 a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi. Vengono cioè incluse le nate entro il 31 dicembre 1960 (1959 le autonome) se raggiungono i 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018. Resterà in vigore il meccanismo di slittamento delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede uno slittamento nella percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Non si applicheranno, inoltre, gli adeguamenti alla speranza di vita Istat (a ben vedere però questi ultimi sono in sostanza assorbiti nel nuovo requisito anagrafico più alto di un anno rispetto alle disposizioni originarie della legge 243/04).

Nella tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi, sono mostrate, pertanto, le decorrenze relative alle coorti delle lavoratrici nate tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960, le potenziali interessate alla proroga in discussione. Come si evince una lavoratrice dipendente nata nel marzo 1960, considerando lo slittamento di 12 mesi, potrà conseguire la pensione con opzione donna dal 1° aprile 2019 mentre per le nate nel 1959, per le quali la finestra mobile si sarebbe già aperta alla data di entrata in vigore del DL, la prima decorrenza si ritiene non potrà essere anteriore al 1° febbraio o al 1° marzo 2019, cioè non antecedentemente al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del DL.  L'ultima lavoratrice inclusa è nata il 31 dicembre 1960 e potrà prendere la pensione a partire dal 1° gennaio 2020.

Bisogna ricordare che resta negata la facoltà di cumulo gratuito della contribuzione mista. Pertanto i 35 anni di versamenti devono continuare ad essere integrati interamente nella gestione previdenziale che liquida la prestazione. In caso contrario vanno trasferiti con una ricongiunzione (onerosa) dei periodi assicurativi. Su questo aspetto, quindi, niente di nuovo.

Il calcolo è contributivo

La scelta in ogni caso non è indolore perchè la misura della pensione viene determinata con le regole del sistema contributivo e, pertanto, genera spesso una importante riduzione dell'assegno che resterà poi per tutta la vita. L'entità della riduzione non è predeterminata ma dipende da diversi fattori tra i cui l'età alla decorrenza della pensione (la riduzione è maggiore in corrispondenza di età di pensionamento più basse), la dinamica della carriera lavorativa, la tipologia di lavoro (dipendente o autonomo). In genere incrementi stipendiali avvenuti nell'ultimo decennio antecedente il pensionamento generano una compressione maggiore del trattamento pensionistico (qui è possibile simulare l'importo). Di converso carriere lavorative con alte retribuzioni all'inizio e basse stipendi alla fine possono contenere ampiamente l'incisione. Da tenere in considerazione, inoltre, che l'effetto negativo è più contenuto per le dipendenti rispetto alle autonome per via della diverse aliquote di contribuzione che generano i montanti contributivi. La riduzione, in altri termini, è diversa per ciascuna lavoratrice a seconda della propria situazione. Proprio per le ragioni sopra esposte per abbassare la decurtazione della pensione spesso è utile posticipare il pensionamento di qualche anno attivando dei coffiecienti di trasformazione maggiori.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati