Part-time, La contribuzione volontaria o il riscatto aiutano la pensione

Valerio Damiani Lunedì, 28 Settembre 2020
Per avere la piena copertura ai fini previdenziali, si può versare la contribuzione mancante anche in presenza di un part-time di poche ore. 
Secondo le norme vigenti, l'Inps riconosce la piena copertura contributiva dei periodi di lavoro dipendente a condizione che la retribuzione percepita rispetti un minimale pari al 40% del trattamento minimo di pensione. In virtù di questo meccanismo, può accadere che, a fronte di un periodo lavorato e retribuito, la contribuzione accreditata sulla posizione dell'assicurato risulti inferiore, con importanti ricadute sul diritto alla pensione.

Per determinare le settimane utili per il diritto é necessario dividere l'importo delle retribuzioni complessive percepite nell'anno solare per il minimale settimanale dello stesso anno. Esempio: 52 settimane lavorate nel 2020 con una retribuzione imponibile previdenziale annuo di 9.000 euro corrispondono a 43 settimane di contribuzione, con una copertura solo parziale del periodo. Le implicazioni sono evidenti: l'assicurato potrebbe essere costretto a posticipare, spesso in modo inaspettato, l'accesso al pensionamento, specialmente se la contrazione si è verificata su più anni.

A questo problema sono esposti in particolare i lavoratori in regime di part-time: la contribuzione non è collegata al numero di ore ridotto, ma alla consistenza della retribuzione, motivo per cui, se rispettato il minimale, il periodo di lavoro parziale avrà comunque la piena copertura contributiva, senza ripercussioni sul diritto alla pensione. Per gli stessi motivi, in presenza di un part-time di poche ore settimanali  quindi con basso stipendio  è possibile che la retribuzione percepita sia tale da non permettere di coprire interamente il periodo lavorato. 

In questi casi, per consentire al lavoratore di raggiungere la piena copertura, il legislatore ha previsto dal 1996 con l'articolo 8 del dlgs n. 564/1996 la possibilità di versare la contribuzione mancante avvalendosi di due istituti diversi e alternativi tra loro: la contribuzione volontaria e il riscatto dei periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa. Questa facoltà è esercitabile per periodi temporali successivi al 31 dicembre 1996 senza limiti. In situazioni del genere, e per evitare spiacevoli sorprese al momento del pensionamento, è consigliabile quindi valutare la posizione assicurativa e, se opportuno, presentare all'Inps le domande di versamenti volontari o di riscatto. La copertura di questo periodo è in ogni caso onerosa e può essere effettuata anche solo ai fini della misura della pensione (ove il periodo di lavoro part-time non abbia determinato una contrazione del numero di settimane attribuite). Nel caso del riscatto il richiedente deve provere lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto.

Non sono soggetti alla verifica del minimale e, quindi, alla contrazione delle settimane di contribuzione, i lavoratori del pubblico impiego, i lavoratori agricoli, gli apprendisti, gli addetti alla piccola pesca e i lavoratori domestici. Per quest'ultimi, in particolare, vige un criterio diverso basato sul numero di ore lavorate per trimestre.

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