Pensione anticipata, resta la decurtazione sugli assegni già liquidati?

Martedì, 10 Febbraio 2015
L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.

Kamsin Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà il taglio dell'1-2% sulle quote di pensione calcolate con il sistema "retributivo". E' quanto ha previsto il comma 113 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Si tratta di quella riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate, dal 2018, torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Sempre che non ci saranno ulteriori cambiamenti.

L'inps ha di recente indicato alle sedi territoriali, in attesa di ulteriori istruzioni, con il messaggio 417/2015 di non applicare la penalizzazione sugli assegni aventi decorrenza, appunto, dal 1° gennaio 2015.

Una delle questioni piu' delicate, già evidenziate da PensioniOggi.it nei giorni scorsi, è stabilire cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. La norma di legge, infatti, indica che il beneficio si applica a decorrere dal nuovo anno, disinteressandosi agli effetti sugli assegni già liquidati sino al 31 Dicembre 2014.

Come dire: il taglio resta per sempre se l'assegno è stato liquidato prima del 2015 con la decurtazione. La discriminazione è di tutta evidenza nel caso seguente. Si pensi al lavoratore che ha raggiunto i 42 anni e mezzo di contributi nel novembre 2014 e che è andato in pensione dal 1° dicembre 2014 con la decurtazione perchè non sapeva della novità contenuta nella legge di stabilità. Ebbene se avesse aspettato un mese in piu', facendo domanda di pensione dal 1° gennaio 2015, l'assegno non sarebbe stato "tagliato". Una vera beffa!

Esigenze di giustizia sociale e di equità dovrebbero piuttosto consentire a tali assegni di essere depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015 come accaduto in passato per interventi simili sul meccanismo della penalizzazione. Si vedrà quale sarà la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro.

L'altro punto da chiarire riguarda i lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa, nessuna decurtazione, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.

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Zedde

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