Pensione privilegiata, Niente cumulo tra Inps ed Enpals

Vittorio Spinelli Domenica, 24 Giugno 2018
I requisiti contributivi vanno maturati considerando la sola contribuzione nella gestione spettacolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso un musicista che puntava al conseguimento della prestazione.
Niente pensione di anzianita' privilegiata per l'assicurato Enpals che non abbia maturato l'anzianità contributiva richiesta esclusivamente con versamenti all'interno del fondo di previdenza dello spettacolo. E' questa la sintesi della sentenza numero 15642 del 14 Giugno 2018 con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un musicista che mirava al conseguimento della pensione contro l'ente previdenziale.

Il pensionato aveva fatto domanda per la pensione privilegiata di anzianita' di cui all'articolo 9 del DPR 1420/1971 che garantisce agli assicurati Enpals la possibilità di ottenere la pensione con 35 anni di assicurazione e 6.300 contributi giornalieri in costanza di lavoro o di contribuzione volontaria a condizione che non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione. Il pensionato, un tenore, lamentava la ritardata concessione della prestazione a causa della mancata valutazione - ai fini del perfezionamento del suddetto requisito contributivo - della contribuzione che questi aveva nell'Inps da attività di lavoro dipendente nel settore privato. Il ricorrente spiegava nelle motivazioni che in virtu' della convenzione tra Inps ed Enpals (art 16 del Dpr 1420/1971) è possibile sommare la contribuzione tra i due enti previdenziali raggiungendo così il requisito richiesto.

La Corte di Cassazione ha respinto però il ricorso del pensionato confermato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona. Il supremo Collegio evidenzia che la pensione di anzianita' privilegiata spetti all'assicurato ENPALS esclusivamente sulla base della anzianità contributiva maturata nella medesima gestione, sulla scorta dell'articolo 9 del d.p.r. 1420 del 1971 e dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 182/1997.

La Corte osserva che la disposizione da ultimo richiamata dispone che "ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo". Non si può cioè sommare la contribuzione presso l'Inps. E dato che dell'estratto conto certificativo l'assicurato aveva versato poco meno di 4000 contributi obbligatori giornalieri ben distanti dai 6300 contributi necessari ai fini della maturazione pensione di anzianita' privilegiata, la Corte di Cassazione ha bocciato la richiesta del pensionato.

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