Pensioni, Anche l'avvocato straniero versa alla Cassa Forense

Bruno Franzoni Martedì, 27 Marzo 2018
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della Cassa Forense nei confronti di avvocato tedesco che esercitava in modo abituale la professione in Italia.
Anche gli avvocati comunitari iscritti alla previdenza del Paese di origine devono versare i contributi alla Cassa forense se risiedono ed esercitano in Italia. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 6776 del 19 marzo 2018 che ha accolto il ricorso della Cassa nazionale di previdenza forense nei confronti di un avvocato tedesco iscritto all'albo professionale in Germania e in Italia.

L'interessato era stato, in un primo tempo, esonerato dall'iscrizione alla Cassa Forense con solo obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, del volume di affari prodotto in Italia e del pagamento del contributo integrativo. Successivamente la Cassa Forense aveva provveduto all'iscrizione d'Ufficio del legale sul presupposto che, in assenza di fatturato in Germania, l'attività professionale sarebbe stata svolta con continuità principalmente in Italia, unico luogo di residenza. Contro la decisione della Cassa il legale ha, quindi, proposto ricorso in giudizio chiedendo, peraltro, la restituzione di quanto versato in precedenza.

La Corte d'Appello riformando la decisione di primo grado ha accolto il ricorso del legale stabilendo che per gli avvocati cittadini comunitari, iscritti alla previdenza di altro Paese comunitario e non iscritti alla Cassa di previdenza italiana, in quanto inseriti all'Albo dello Stato di provenienza e alla relativa cassa previdenziale, non sussisteva l'obbligo dichiarativo prescritto dall'articolo 17 della legge n. 576 del 1980 e, a maggior ragione, il conseguente obbligo contributivo. Secondo la Corte d'Appello l'opposta interpretazione, correlata alla nazionalità estera del professionista, avrebbe determinato, infatti, una discriminazione sulla base della nazionalità e un pregiudizio alla libertà di stabilimento essendo escluso, dalla normativa nazionale, l'obbligo di iscrizione alla cassa forense per il professionista già iscritto ad altra cassa professionale che opti per il mantenimento dell'iscrizione a quest'ultima.

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, dato torto al legale accogliendo il ricorso della Cassa Forense. Secondo i Giudici i criteri che connotano la materia previdenziale inducono ad escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale "possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell'ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell'Unione". Nel caso di specie, l'avvocato iscritto ad un Albo professionale italiano congiuntamente all'iscrizione all'Albo professionale di uno Stato dell'Unione e alla correlativa ed omologa Cassa di categoria, non può così invocare l'esercizio della facoltà di opzione che l'ordinamento nazionale italiano riconosce al professionista, iscritto ad altri Albi professionali e Casse previdenziali italiani (d.m.22 maggio 1997, recante regolamento di attuazione degli artt. 17 e 18 della legge n.576 del 1980) trattandosi di fattispecie affatto diversa, da quella in questione, di più iscrizioni, in Italia, ad Albi professionali e Casse di categoria, vale a dire di avvocati iscritti all'Albo degli avvocati e ad altro Albo professionale italiano e alla rispettiva Cassa di categoria, nel qual caso l'esclusione dell'obbligo di dichiarazione in caso di iscrizione ad altra Cassa professionale italiana non impedisce comunque il riscontro dei redditi effettivamente percepiti per verificarne l'entità, riscontro all'evidenza precluso per il professionista iscritto ad altra Cassa professionale dell'Unione. Inoltre secondo i Giudici non possono riscontrarsi errori neanche circa l'iscrivibilità del professionista alla Cassa Forense posto che il legale ha esercitato la professione con continuità in Italia presso cui ha peraltro la residenza e il centro di interessi.

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